(1) L'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, con la partecipazione contestuale, anche in via telematica, delle amministrazioni coinvolte, nei seguenti casi:
- ove lo ritenga necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; la determinazione va adeguatamente motivata;
- su richiesta motivata del privato interessato o di una delle altre amministrazioni coinvolte.
(2) La prima riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data preventivamente comunicata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), ovvero entro 45 giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b). Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
(3) I lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione. Nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, il predetto termine è fissato in 90 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.
(4) Ciascuna amministrazione o ciascun ente coinvolto è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione o dell'ente stesso.
(5) Entro il termine stabilito dal comma 3 per la conclusione dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti; si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni coinvolte la cui/il cui rappresentante non abbia partecipato alle sedute ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato.
(6) La determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1, comma 2.
(7) Nel caso di approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, la determinazione positiva è immediatamente efficace.
(8) Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, possono proporre opposizione al Presidente della Provincia, purché abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.
(9) Il Presidente della Provincia indice, entro cinque giorni dal ricevimento dell'opposizione, una riunione con tutte le amministrazioni coinvolte per individuare una soluzione condivisa.
(10) Raggiunta l'intesa, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata.
(11) Se all'esito della riunione non viene raggiunta un'intesa, la questione va rimessa alla Giunta provinciale.
(12) Nel caso di determinazione di conclusione negativa della conferenza trova applicazione l'articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.