(1) La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta motivata della persona interessata, per valutare istanze o progetti preliminari di particolare complessità, progetti riguardanti insediamenti produttivi di beni e servizi oppure la realizzazione di opere pubbliche, al fine di indicare alla persona richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.
(2) La richiesta motivata della persona interessata deve essere corredata da uno studio di fattibilità.
(3) Nel caso in cui venga valutata la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
(4) La conferenza di servizi preliminare si svolge in forma semplificata con l’abbreviazione dei termini fino alla metà.
(5) L’amministrazione procedente, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata della persona interessata, può indire la conferenza preliminare invitando tutte le amministrazioni interessate.
(6) Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dalla persona interessata.
(7) Qualora la persona interessata presenti quindi l’istanza o il progetto definitivo, l’amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi in funzione decisoria in modalità simultanea. Nell’ambito di tale conferenza le amministrazioni coinvolte possono motivatamente modificare o integrare le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare, ma solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.