(1) Il presente regolamento determina le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, nel rispetto dei principi della certezza dei tempi della conferenza e della partecipazione degli interessati al procedimento, e disciplina i regimi del silenzio assenso e del dissenso espressi in sede di conferenza.
(2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata “Provincia”, alle aziende, agli enti e alle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, agli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati nell’articolo 1/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nonché agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.