(1) Il coordinamento delle politiche temporali del comune o della città è affidato all'amministrazione comunale. I comuni assumono funzioni di coordinamento, programmazione e attuazione delle misure di politica temporale. La competenza in merito ai contenuti è attribuita a un/una referente politico/politica. Si consiglia l’istituzione di un ufficio per le politiche temporali, che funga da interfaccia tra politica, amministrazione, famiglie e gestori locali, associazioni e organizzazioni.
(2) I soggetti di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
(3) Nei comuni le politiche temporali devono essere considerate e integrate sistematicamente nei processi operativi indipendentemente dal personale.
(4) In determinati casi è necessario un coordinamento sovracomunale anche per quanto riguarda le tempistiche, soprattutto tra comuni confinanti. Le comunità comprensoriali sostengono i comuni nel coordinamento sovracomunale.