(1) L'Agenzia per la famiglia assume funzioni di impulso e di indirizzo in materia di politiche temporali. Può inoltre organizzare, autonomamente o in collaborazione con altri enti, eventi informativi e offerte formative su questa tematica.
(2) La Provincia istituisce una cabina di regia sulle politiche temporali composta da:
(3) Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.
(4) La cabina di regia si riunisce periodicamente e in caso di urgenze. Essa: