(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:
“Art. 3 (Contenuto dell’anagrafe provinciale)
1. L’anagrafe provinciale raccoglie i dati e le informazioni di cui all’allegato A relativi alle imprese agricole.
2. Le imprese agricole sono identificate dal codice unico di identificazione dell’azienda agricola (CUAA), che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni.
3. A ciascuna impresa fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE).”