(1) Il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12, è così sostituito:
“6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 2020, in 125.000,00 euro per l’anno 2021 e in 125.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2022. Alla relativa copertura per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.”