(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli obblighi di cui all’articolo 38 si riferiscono all’area non riservata all’edilizia residenziale agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato.”