(1) La Provincia è autorizzata alla provvisoria gestione diretta di misure di assistenza economica sociale di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, o all’introduzione di nuove misure di sostegno con finalità similari, da disciplinarsi da parte della Giunta provinciale.
(2) Per l’attuazione delle misure la Provincia può avvalersi temporaneamente del personale di altre amministrazioni pubbliche. È inoltre possibile l’assegnazione di parte delle procedure agli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.
(3) I provvedimenti amministrativi adottati per l’attuazione delle misure di cui al comma 1 sono definitivi.
(4) Nei casi di accertata indebita percezione si applica la revoca del sussidio e la restituzione del relativo importo maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione.
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 54.700.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.