1. La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’assunzione del provvedimento di approvazione nonché dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, relativa alle spese sostenute esclusivamente nell’anno di riferimento. Tale dichiarazione, redatta utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire, a pena di decadenza dell’agevolazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione e deve contenere:
a) la spesa effettivamente sostenuta per le attività di cui all’articolo 1, comma 1;
b) la dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA);
c) la dichiarazione concernente la ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche.
2. Ai fini della rendicontazione va presentata inoltre la seguente documentazione:
a) relazione finale sull’attività finanziata;
b) elenco riepilogativo delle spese sostenute per l’attività finanziata.
3. Gli enti e le organizzazioni che hanno svolto attività di durata annuale devono inoltre allegare:
a) per le spese del personale dipendente, per ogni dipendente, un prospetto riassuntivo delle voci di costo redatto da un/una commercialista o dalla persona che elabora le buste paga, munito del timbro dell’ente e controfirmato dal/dalla rappresentante legale;
b) un elenco degli incontri informativi di divulgazione della conoscenza della legge in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, tenuti durante l’anno di riferimento ed eventuali brochure di divulgazione o altro materiale informativo utilizzato.
4. Il rendiconto e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal/dalla rappresentante legale dell’ente o organizzazione.
5. Limitatamente agli enti e alle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), può essere liquidato un anticipo fino al 70 per cento del contributo concesso. Tale anticipo deve essere rendicontato, unitamente alle spese sostenute per l’intero contributo, entro il termine e secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. Attività per le quali sia stata presentata in tempo utile la domanda di contributo possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, sia stata rinviata, sospesa o annullata, ovvero l’ente o organizzazione abbia deciso di non concluderla o non parteciparvi al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 o per altre ragioni di natura organizzativa direttamente connesse all’emergenza determinata dal Coronavirus.