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b) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 61)
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 marzo 2021, n. 9.

Art. 4 (Valutazione punteggi)

(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6  (Valutazione punteggi)

1. Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione sociale sono attribuiti i punteggi come previsto dagli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies.”

(2) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies:

“Art. 6/bis  (Situazione economica)

1. Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione di edilizia sociale è attribuito, in base al valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare, come determinato ai sensi dell’articolo 4/ter, il seguente punteggio:

  1. 10 punti per un VSE da zero a 1,00;
  2. 9 punti per un VSE da 1,01 fino a 1,15;
  3. 8 punti per un VSE da 1,16 fino a 1,30;
  4. 7 punti per un VSE da 1,31 fino a 1,45;
  5. 6 punti per un VSE da 1,46 fino a 1,60;
  6. 5 punti per un VSE da 1,61 fino a 1,75;
  7. 4 punti per un VSE da 1,76 fino a 1,90;
  8. 3 punti per un VSE da 1,91 fino a 2,05;
  9. 2 punti per un VSE da 2,06 fino a 2,20;
  10. 1 punto per un VSE da 2,21 fino a 2,36.

Art. 6/ter (Consistenza numerica della famiglia)

1. Per ogni componente del nucleo familiare di cui all’articolo 4/bis, comma 2, sono assegnati due punti.

2. Per i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 4/bis, comma 2, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all’articolo 4/bis, comma 2, lettera a).

Art. 6/quater (Durata della residenza o dell’attività lavorativa)

1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell’attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell’attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti.

Art. 6/quinquies (Costituzione di nuova famiglia)

1. Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti.

Art. 6/sexies (Sfratto giudiziale e revoca dell’alloggio di servizio)

1. Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell’abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

2. Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all’articolo 2, commi 1 e 3 di tale legge.

3. Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un’abitazione di servizio secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti.

Art. 6/septies (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)

1. Al richiedente che occupa un’abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

2. Al richiedente che occupa un’abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un’abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell’abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Esclusivamente per l’attribuzione del punteggio vanno considerate quali componenti del nucleo familiare le persone di cui all’articolo 4/bis, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f).

3. In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell’occupazione di un’abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell’abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell’occupazione dell’abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

4. Il punteggio relativo all’occupazione di un’abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

5. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al comma 2, alla domanda di assegnazione vanno allegate:

  1. una certificazione del Comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell’abitazione e il numero delle persone che la occupano;
  2. una dichiarazione del Comune attestante la durata dell’occupazione dell’abitazione.

Art. 6/octies (Invalidità)

1. Al richiedente invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;
  2. dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;
  3. dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;
  4. dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti.

2. Se un familiare convivente a carico è invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;
  2. dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti.

3. Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del Tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l’accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all’83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare a carico convivente con il richiedente sono attribuiti due punti.

4. Al richiedente ultrasessantacinquenne dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l’accertamento delle invalidità civili, con un grado di invalidità inferiore al 50%, sono attribuiti tre punti.”

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