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b) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 61)
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 marzo 2021, n. 9.

Art. 2 (Presentazione delle domande)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi da 6 a 19:

“6. Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno all’IPES o al Comune.

7. Le domande presentate al Comune devono essere inoltrate da quest’ultimo all’IPES entro 20 giorni dalla presentazione.

8. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le domande ammesse hanno validità triennale e in ogni caso per sei graduatorie.

9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si può presentare una nuova domanda di assegnazione a partire dal mese di scadenza della validità dell’ultima domanda ammessa. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

10. Trascorso un anno dalla presentazione della domanda, i richiedenti ammessi alla graduatoria possono presentare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, qualora nel frattempo si sia verificata una delle seguenti condizioni:

  1. è aumentato il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l’attribuzione di punti;
  2. è aumentata la percentuale di invalidità o la categoria della pensione di guerra del richiedente o di un familiare convivente a carico;
  3. è stato disposto lo sfratto giudiziario o la revoca dell’alloggio di servizio;
  4. l’abitazione è diventata sovraffollata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, o è stata dichiarata inabitabile.

11. Se durante il periodo di validità della domanda si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l’attribuzione di punti, la domanda perde la sua validità in graduatoria. Il richiedente può presentare in ogni momento una nuova domanda. Se i genitori si separano e si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare con figli minorenni, mantiene il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore chi, fra il richiedente e l’altro genitore, è genitore affidatario con i figli minori iscritti nel suo stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

12. Eventuali cambiamenti del numero dei componenti del nucleo familiare per i quali non spetta alcuna attribuzione di punti vanno comunicati all’IPES, che ne tiene conto in fase di assegnazione.

13. Il richiedente comunica all’IPES l’eventuale cambio residenza entro 45 giorni. In caso di cambio residenza in un Comune diverso da quello indicato originariamente nella domanda, la domanda ammessa verrà inserita dopo due anni nella graduatoria del nuovo Comune di residenza.

14. Una volta raggiunto il requisito dei due anni ininterrotti di posto di lavoro in un Comune diverso dal Comune di residenza, il richiedente ne dà comunicazione all’IPES e, al successivo aggiornamento, la domanda ammessa verrà inserita nella graduatoria del Comune ove ha sede il posto di lavoro.

15. Se il richiedente acquisisce la cittadinanza italiana, lo comunica all’IPES. Al successivo aggiornamento la domanda ammessa verrà inserita nella rispettiva graduatoria.

16. Se in caso di assegnazione di un’abitazione il richiedente non può produrre una valida certificazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, l’assegnazione è sospesa. L’assegnazione potrà eventualmente essere effettuata una volta che la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione esplica i suoi effetti.

17. Qualora il richiedente ritiri la sua domanda o presenti una nuova domanda prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8, senza che si verifichino le condizioni indicate al comma 10 o 11, né lui né altri componenti del nucleo familiare possono presentare una nuova domanda di assegnazione per lo stesso Comune e la stessa composizione familiare prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8.

18. Se durante l’istruttoria della domanda per l’assegnazione di un’abitazione emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, rilevanti ai fini dell’ammissione in graduatoria o dell’attribuzione del punteggio, la Commissione di assegnazione ne dispone l’esclusione dalla graduatoria. A tale scopo l’IPES ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, anche documentali, in merito a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda. Una nuova domanda può essere presentata non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda che è stata esclusa.

19. In caso di decesso del richiedente la domanda e l’inserimento in graduatoria decadono. Se la domanda è stata presentata insieme al coniuge, al convivente more uxorio o convivente di fatto o al partner unito civilmente, questo conserva il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore al momento del decesso, purché sia convivente con il richiedente e risulti iscritto nello stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente. Il compagno superstite deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 97 della legge, ad esclusione del comma 1, lettera a).”

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