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b) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 61)
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 marzo 2021, n. 9.

Art. 1 (Livello di valutazione delle prestazioni - Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione)

(1) Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono inseriti i seguenti articoli 4/bis e 4/ter:

“Art. 4/bis  (Livello di valutazione delle prestazioni e nucleo familiare)

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi di cui al capo 13 della legge sono considerati prestazioni di terzo livello.

2. In deroga a quanto previsto dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

  1. il richiedente;
  2. il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;
  3. i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
  4. i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché con esso conviventi e a carico ai fini IRPEF;
  5. minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);
  6. i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio assegnato;
  8. fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio assegnato.

3. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:

  1. due persone che hanno figli in comune, se abitano in un’abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell’abitazione assegnata;
  2. due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due anni in un’abitazione comune;
  3. due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

4. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:

  1. in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi;
  2. in caso di separazione consensuale:
    1. da quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure
    2. dalla data certificata dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
  3. in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

5. Per la valutazione delle domande per l’assegnazione di un’abitazione di edilizia sociale al fine della determinazione della scala di equivalenza non trova applicazione il comma 1/bis dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

Art. 4/ter (Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione)

1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (SEM) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, oppure la situazione economica media nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La SEM è calcolata con la seguente formula:

R1 + R2

SEM = -------------------- + P2

2

dove:

  1. per R1 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;
  2. per R2 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;
  3. P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4 e 5.

3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5.

4. Si considera il patrimonio del nucleo familiare risultante dall’ultima “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP) considerata.

5. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito da:

  1. il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, senza applicare la franchigia per un’unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze di cui al comma 1 del citato articolo 23; il patrimonio immobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;
  2. il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, eccedente la franchigia individuale di 20.000,00 euro. Il patrimonio mobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.”
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