1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 12, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, se il diritto all’agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 7, 8 e 9 dello stesso articolo decade o se la condizione di cui al comma 9 dello stesso articolo non si avvera, l’importo IMI ancora dovuto per l’anno 2020 dovrà essere versato entro il 30 luglio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di ritardato o mancato pagamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia di tributi comunali.