In caso di redazione di nuove voci e relativi prezzi ai sensi del punto 3.1 le spese generali dell’impresa e l’utile d’impresa nell’ammontare previsti nei prezziari vanno computate una sola volta e non possono subire riduzioni o aumenti Gli oneri di sicurezza afferenti all’impresa sono contenuti nella quota parte delle spese generali sostenute dall’operatore economico prevista dalla norma ancora vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali oneri di sicurezza afferenti all’impresa sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale, quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori in materia di sicurezza, ecc.) e sono già compresi nella misura percentuale fissa di ogni singolo prezzo unitario così come risultante dall’elenco prezzi informativi.