Il calcolo dell’importo a base d’asta e del computo metrico estimativo di un lavoro o di un’opera pubblica avviene sulla base delle posizioni e dei relativi prezzi presenti negli elenchi dei prezzi informativi, approvati dalla giunta provinciale. Per le voci non presenti negli elenchi dei prezzi informativi il relativo prezzo deve essere determinato mediante idonea analisi prezzo. Il computo metrico estimativo va effettuato ricorrendo all’Elenco dei prezzi informativi in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara o al momento dell’invio degli inviti.
In ogni modo si potrà dedurre che il valore di un progetto sia attuale se vengono rispettate le disposizioni di cui agli artt. 16 comma 1 LP n. 16/2015, 23 commi 7 e 16 d.lgs. n. 50/2016, l’Elenco prezzi provinciale la presente Linea guida. L’Elenco prezzi cessa di validità al 31 dicembre di ogni anno, ma può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data (art 23 c. 16 del d.lgs. 50/2016).
Nel caso in cui un progetto sia stato elaborato sulla base di un elenco prezzi informativi anteriore a quello vigente al momento della pubblicazione della gara o dell'invio della lettera di invito o utilizzabile ai sensi del precedente capoverso, il RUP fa accertare e attesta, mediante apposita relazione, l'attualità dei prezzi di riferimento, sia per la parte contenuta nell'elenco prezzi utilizzato, sia per quelli non presenti nello stesso e pertanto supportati dalla relativa analisi. Nella medesima relazione il RUP deve altresì confermare che i prezzi utilizzati nel progetto non comportano una sostanziale variazione dell'importo di gara rispetto a quello che sarebbe derivato a seguito dell'utilizzo dell'elenco prezzi di riferimento in vigore o utilizzabile ai sensi del precedente capoverso.
Con riferimento a lavori di manutenzione ordinaria intesa come opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture (come p.e. porte, finestre, pavimenti) nonché di componenti di edifici, e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali, ad esempio, l’impianto elettrico, di riscaldamento o di sollevamento, aventi carattere ripetitivo, la stazione appaltante può utilizzare prezziari interni ai fini della stima dell’importo a base d’asta. Tali prezziari dovranno essere approvati annualmente da ciascuna stazione appaltante ed autorizzati dall’Agenzia Contratti Pubblici.