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1. relativamente alle domande di aiuto per la campagna 2017, con esclusivo riferimento alle domande di pagamento della seconda rata del premio per la sottomisura 6.1 del PSR (“Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”) nonché dell’aiuto per l’insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici di cui ai criteri per la concessione di aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici (Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 1° settembre 2015, n. 1013), di stabilire quanto segue:
a) Ai/Alle richiedenti che presentano domanda di pagamento della seconda rata e che superano il carico di bestiame medio massimo con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il pagamento del saldo viene provvisoriamente sospeso.
Questi richiedenti verranno successivamente sottoposti ad una ulteriore verifica del rispetto del carico di bestiame massimo con riferimento al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. Se il carico di bestiame massimo ammesso in tale periodo non risulta superato, si ritiene assolto l’impegno del rispetto del carico di bestiame massimo e al/alla richiedente verrà erogata regolarmente, assolti anche gli altri impegni, la seconda rata del premio. Ai/Alle richiedenti che in seguito a questa ulteriore verifica risultano nuovamente inadempienti si applica la normativa vigente sull’inadempimento degli impegni assunti.
Fermo restando quanto sopra indicato, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rispetto del carico di bestiame minimo.
b) Ai/Alle richiedenti che comprovano di aver partecipato a iniziative di consulenza aziendale per meno di 75 ore il pagamento del saldo viene provvisoriamente sospeso. Ai/Alle richiedenti che non comprovano di aver partecipato a iniziative di consulenza aziendale si applica la normativa vigente sull’inadempimento degli impegni assunti.
Ai/Alle richiedenti che alla prima verifica hanno potuto comprovare la partecipazione a iniziative di consulenza aziendale per meno di 75 ore viene concessa la possibilità di frequentare le ore di consulenza aziendale mancanti entro il 30 novembre 2021 e di inviare il relativo attestato all’ufficio competente. Se nella successiva verifica viene accertata la partecipazione del/della richiedente a iniziative di consulenza aziendale per un totale di almeno 75 ore, il relativo impegno si ritiene assolto e al/alla richiedente verrà erogata regolarmente, assolti anche gli altri impegni, la seconda rata del premio. Ai/Alle richiedenti che in seguito alla successiva verifica risultano nuovamente inadempienti si applica la normativa vigente sull’inadempimento degli impegni assunti. La partecipazione a iniziative di consulenza aziendale in forma digitale viene in ogni caso riconosciuta ai fini dell’adempimento del suddetto impegno.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.