1. I presenti criteri disciplinano la realizzazione e il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia e da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza e tutela della Giunta provinciale, aventi per oggetto l’impiego temporaneo di persone disoccupate in opere e servizi di pubblica utilità, compresi cantieri-scuola, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche.
2. I progetti costituiscono uno strumento di politica attiva del lavoro e sono finalizzati a favorire l’inserimento o il reinserimento di persone disoccupate nel mondo del lavoro.