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u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 471)
Modifica della struttura amministrativa dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 17 dicembre 2020, n. 51.

Art. 1 (Definizioni)

(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.

Art. 2 (Direzione generale  - Ripartizione Finanze)

(1) La Ripartizione Finanze di cui al punto 5 dell’allegato A della legge provinciale assume i seguenti compiti:

  1. entrate e tributi di competenza provinciale
  2. mutui e prestiti
  3. bilancio di previsione, rendiconto generale e rendiconto consolidato, bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
  4. contabilità delle entrate e delle spese, e relativi controlli
  5. partecipazioni della Provincia a enti e società
  6. vigilanza sui bilanci degli enti funzionali e sugli agenti contabili
  7. sviluppo di sistemi contabili armonizzati
  8. documenti di programmazione economico-finanziaria
  9. rapporti finanziari con lo Stato
  10. monitoraggio dei debiti commerciali

(2) L’Ufficio Bilancio e programmazione di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. supporto alla programmazione economico-finanziaria, predisposizione e gestione del bilancio di previsione e dei relativi disegni di legge
  2. assestamento del bilancio di previsione e relativo disegno di legge
  3. predisposizione del rendiconto generale, del rendiconto consolidato e del bilancio d’esercizio della Provincia e relativi disegni di legge
  4. verifica della copertura finanziaria dei disegni di legge provinciali
  5. monitoraggio del mercato finanziario e gestione dell’indebitamento
  6. monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei conti pubblici nazionali e locali

(3) L’Ufficio Entrate di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. controllo di regolarità contabile sugli atti comportanti entrate, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze e le società partecipate della Provincia
  2. contabilità generale e analitica delle entrate
  3. emissione degli ordinativi d’incasso
  4. avvio della riscossione coattiva, compensazione di crediti e debiti scaduti
  5. pareri in merito a provvedimenti di rateazione dei debiti nei confronti della Provincia
  6. gestione e consulenza in materia di tributi provinciali e collaborazione all’accertamento di tributi erariali
  7. consulenza fiscale alle strutture organizzative della Provincia e ai suoi enti strumentali
  8. contabilizzazione in ordine ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013

(4) L’Ufficio Spese di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. controllo di regolarità contabile sugli atti comportanti spesa, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze e le società partecipate della Provincia, e quelli inerenti alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
  2. controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze e le società partecipate della Provincia
  3. contabilità generale e analitica della spesa
  4. gestione degli atti impeditivi del pagamento
  5. emissione dei mandati di pagamento
  6. comunicazioni e pubblicazioni istituzionali riguardanti vantaggi economici
  7. esecuzione dei pagamenti in ordine ai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 73/2009

(5) L‘Ufficio Vigilanza finanziaria di cui alla lettera h) “5. Finanze” dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. controllo di regolarità contabile sugli atti relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia
  2. controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia
  3. controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze
  4. analisi e gestione delle partecipazioni azionarie della Provincia, a esclusione delle attività inerenti ai diritti della Provincia in qualità di socio, spettanti alle strutture dirigenziali competenti per materia
  5. indirizzi e direttive sull’attuazione delle disposizioni in materia di società in controllo pubblico da parte degli enti del sistema provinciale integrato
  6. redazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano
  7. vigilanza sui conti giudiziali degli agenti contabili

Art. 3 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali Soprintendenza provinciale ai beni culturali)

(1) La Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell’allegato A della legge provinciale assume la denominazione “Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.

(2) La Ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.

(3) Il Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali”.

(4) Nel testo tedesco l’Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Amt für Archäologie”.

(5) L’Ufficio beni architettonici e artistici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. tutela, conservazione, restauro, mediazione culturale e valorizzazione di beni mobili e immobili d’interesse artistico, storico ed etnografico
  2. interventi di tutela, conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali; attività di mediazione culturale e attività di ricerca su beni culturali; acquisto di beni culturali
  3. contributi per interventi di conservazione e restauro, contributi per la ricerca
  4. supervisione e consulenza tecnica per interventi di conservazione e di restauro
  5. ricerche nel campo della storia dell’arte, dell’edilizia storica e dell’etnografia
  6. inventariazione e digitalizzazione dei beni culturali mobili e immobili di rilevanza artistica, storica ed etnografica
  7. funzioni di polizia amministrativa

(6) L’Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. tutela, conservazione, restauro, custodia, valorizzazione e mediazione culturale di beni archeologici
  2. esecuzione e direzione di scavi archeologici, valorizzazione scientifica, pubblicazioni e mediazione culturale relative ai medesimi
  3. supervisione e direzione di scavi archeologici affidati in concessione a enti o privati
  4. registrazione e digitalizzazione dei beni archeologici
  5. contributi per scavi archeologici
  6. ricerca archeologica
  7. funzioni di polizia amministrativa

(7) L’Archivio provinciale di cui al punto 13 dell’allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

  1. gestione dell’Archivio provinciale
  2. vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali e sugli archivi privati posti sotto tutela
  3. contributi a favore di privati o di enti ecclesiastici per la catalogazione e la conservazione di archivi e biblioteche storiche posti sotto tutela
  4. ricerche di storia locale e regionale, coordinamento dei cronisti e delle croniste di paese
  5. attività di supporto nel riordino e nella valutazione degli archivi di deposito dell’Amministrazione provinciale
  6. attività di digitalizzazione
  7. acquisizione di documenti o fondi d’archivio di rilevanza storica tramite acquisto o contratti di deposito
  8. funzioni di polizia amministrativa

Art. 4 (Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione Agenzia di stampa e comunicazione)

(1) All’Ufficio Relazioni con il pubblico della struttura organizzativa “Agenzia di stampa e comunicazione” di cui al punto 44 dell’allegato 1 del decreto vengono aggiunte, dopo l’ultima lineetta, le seguenti competenze:

  1. promozione delle imprese di comunicazione locale
  2. rapporti con emittenti del servizio pubblico

(2) Nel punto 1 dell’allegato A della legge provinciale, relativo alla struttura organizzativa “Presidenza e Relazioni estere”, all’elenco delle competenze è soppressa la lineetta “rapporti con la RAI”.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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