(1) I benefici economici risultanti dall’applicazione del precedente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. A tale fine, gli aumenti dell’indennità integrativa speciale sono rideterminati calcolando l’aumento relativo all’anno di cessazione dal servizio in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.
(2) L’aumento dell’indennità integrativa speciale di cui al presente accordo trova applicazione per il lavoro straordinario prestato a partire dal 1 gennaio 2021.
(3) L’aumento previsto dal presente accordo, escluso quanto previsto al comma 2, non producono effetti sugli istituti di carattere economico, per il cui calcolo le disposizioni vigenti rinviano ai relativi elementi retributivi. Per il calcolo, in attesa di nuova disciplina ai sensi dell’articolo 3, co. 3, si fa riferimento agli elementi retributivi in vigore al 31 dicembre 2018.