(1) Sono confermati gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 15 novembre 2011.
(2) L’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è determinata, con decorrenza 1 gennaio 2021, come segue (+1,1 per cento calcolato sullo stipendio iniziale del livello retributivo superiore con quattro scatti e sull’indennità integrativa speciale delle singole qualifiche funzionali):
| | | qualifica funzionale | Importo annuo lordo |
1 | 11.523,63 | Euro |
2 | 11.624,54 | Euro |
3 | 11.698,19 | Euro |
4 | 11.792,10 | Euro |
5 | 11.895,55 | Euro |
6 | 12.033,60 | Euro |
7 | 12.212,90 | Euro |
7 ter | 12.289,13 | Euro |
7 bis | 12.368,22 | Euro |
8 | 12.437,02 | Euro |
9 | 12.686,24 | Euro |
Qualifica unica dirigenza sanitaria | 12.890,89 | Euro |
1. qualifica dirigenti comunali ad esaurimento | 13.217,65 | Euro |
(3) Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2021 una nuova disciplina della struttura retributiva di cui alla parte II, titolo I, del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, che dovrà prevedere, tra l’altro, l’unificazione dello stipendio base e dell’indennità integrativa speciale in un’unica voce stipendiale, nonché una nuova disciplina del salario accessorio.
La conclusione di tale accordo costituisce requisito fondamentale per l’inizio della contrattazione collettiva intercompartimentale riferita al triennio 2022-2024.
(4) L’aumento previsto dal presente articolo è corrisposto con le medesime modalità al personale della dirigenza e della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale.
(5) L’aumento di cui al co. 2 non trova applicazione per l’integrazione provinciale della pensione di cui all’articolo 46 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.