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k) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 441)
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque

1)
Pubblicato nel B.U. 3 dicembre 2020, n. 49.

Art. 1 (Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento)

(1) Il comma 4 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Gli allevamenti con più di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacità minime:

  1. bovini e suini:
    1. letame:
      1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 6 m3/UBA;
      1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m2/UBA o un volume pari a 4,5 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 5 m3/UBA;
      2.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 3 m3/UBA;
    3. liquiletame:
      3.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 12 m3/UBA;
      3.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 9 m3/UBA;
  2. ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebù e avicoli:
    1. letame:
      1.1. per l’allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio;
      1.2. per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m2/UBA o un volume pari a 1,5 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m3/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;
  3. cavalli, asini, muli e pony:
    1. letame:
      1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m3/UBA;
      1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m2/UBA o un volume pari a 3 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m3/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;
  4. in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l’anno all’aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.”

Art. 2 (Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica)

(1) Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“1. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ sono eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle della presa. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”.”

Art. 3 (Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale)

(1) L’articolo 49 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“Art. 49  (Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale)

1. Per la restituzione delle acque di controlavaggio degli impianti di filtrazione delle acque a scopo irriguo sono previsti idonei sistemi di infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del suolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione, è prevista un'adeguata vasca di sedimentazione prima dell'immissione in corpi idrici superficiali.

2. Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ per derivazioni irrigue e per la produzione di neve artificiale sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per il corpo idrico. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”.

3. Dopo l'asportazione dei sedimenti dal dissabbiatore e dagli invasi, è previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie di spurgo per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo e a creare i substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

4. Il ripristino del regime di deflusso minimo vitale avviene gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo la moria di pesci nelle aree destinate a prosciugarsi.”

Art. 4 (Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni)

(1) L’articolo 51 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“Art. 51  (Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni)

1. È vietata la restituzione in acque superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti da sondaggi e perforazioni.

2. Qualora per sondaggi e perforazioni venga utilizzata come fluido di spurgo solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque in eccesso può essere effettuato mediante idonei bacini di infiltrazione situati nei pressi della perforazione.

3. L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante l'aggiunta di additivi è consentita, previa verifica della loro compatibilità ambientale e con riciclo dei fluidi di spurgo. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico e in fognatura è vietato. Essi vanno smaltiti in conformità alle disposizioni della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”, e successive modifiche.

4. Per lo spurgo di chiarificazione di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di spurgo di chiarificazione in un corpo idrico è ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale.”

Art. 5 (Definizioni)

(1) L’articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“Art. 52  (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine è costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite superiore della sponda è rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti;
  2. “fasce di protezione": aree che, al di fuori dei centri edificati, sono immediatamente adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Per i laghi naturali e i bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area si estende fino a 50 m;
  3. “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo, formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
  4. “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo, la cui natura è stata sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
  5. “corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata d’acqua per almeno 245 giorni all’anno o presentano una tipica vegetazione rivierasca.”

Art. 6 (Corsi d’acqua)

(1) L’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“Art. 53  (Corsi d’acqua)

1. In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d’acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.

2. I corsi d’acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e i miglioramenti ambientali.

3. Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

4. Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l'apertura di torbiere;
  6. l'apertura di cave;
  7. la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.

5. Nel caso di miglioramenti ambientali è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4, previo parere vincolante dell'Agenzia.

6. In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell'Agenzia.

7. Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque individua corsi d'acqua o tratti di essi per i quali è necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica di quel determinato ambiente acquatico.”

Art. 7 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati)

(1) L’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:

“Art. 54  (Laghi naturali e bacini fortemente modificati)

1. In attuazione dell’articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d’uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde.

2. I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attività e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d’acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attività:

  1. modifiche della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso;
  4. il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell’acqua e vicino all’acqua, e l’allevamento e la detenzione di animali addomesticati.

3. Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento e al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

4. Nelle fasce di protezione sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l’apertura di cave e di torbiere;
  6. la realizzazione di nuovi cimiteri e l’interramento di cadaveri animali.

5. In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse per singoli accessi pedonali, previo parere vincolante dell’Agenzia.

6. In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere vincolante dell’Agenzia.

7. Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi ulteriori vincoli di tutela.

8. L’Agenzia esprime parere vincolante riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti.

9. L’Agenzia può rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e 4, ai soli fini di ricerca, monitoraggio e risanamento di laghi naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di protezione nonché per manifestazioni sportive e di pesca. Sono inoltre derogabili le attività relative alla gestione dei sedimenti previste nei progetti di gestione.

10. L’esecuzione da parte di terzi di rilevamenti o campionamenti in laghi naturali o bacini fortemente modificati è comunicata all’Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.”

Art. 8 (Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Per i bacini artificiali posti fuori alveo e con un volume utile compreso fra 5.000 m³ e 1.000.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, il relativo progetto di gestione è presentato dal gestore un anno prima di un'operazione programmata.”

Art. 9 (Calcolo degli abitanti equivalenti biologici e idraulici)

(1) Nel testo italiano della lettera m) del punto 1) dell’allegato A al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, le parole: “residenze secondarie” sono sostituite dalle parole: “seconde abitazioni”.

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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