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d'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 431)
Regolamento di esecuzione della disciplina dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 3 dicembre 2020, n. 49.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le modalità di costituzione, composizione e nomina dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, il loro funzionamento nonché i criteri, le procedure e gli effetti della valutazione.

Art. 2 (Modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri dell’organismo indipendente di valutazione)

(1) Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, è istituito l’organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV.

(2) L’OIV opera in autonomia rispetto agli altri organi dell’Azienda Sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti che possono essere esterni o interni all’Azienda.

(3) La Giunta provinciale definisce il compenso dei membri entro i limiti massimi fissati dalla normativa vigente in materia.

(4) I membri dell’OIV sono selezionati a seguito di procedura selettiva pubblica per l’iscrizione nell’apposito elenco provinciale. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale della Ripartizione competente in materia di sanità e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), la direttrice/il direttore della Ripartizione competente in materia di sanità rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste. Nell’avviso è specificato anche il compenso massimo dei membri.

(5) La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di sanità nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco provinciale. Terminata la verifica la commissione predispone una relazione, nella quale descrive le esperienze e le competenze delle candidate e dei candidati in relazione ai requisiti specificati nell’avviso.

(6) Chi è già iscritto nell’equivalente elenco nazionale può, su richiesta, essere iscritto nell’elenco provinciale, sempreché soddisfi i requisiti previsti dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(7) I membri sono nominati dalla Giunta provinciale ogni tre anni e l’incarico può essere rinnovato. La nomina avviene tramite selezione delle idonee/degli idonei iscritti nell’elenco di cui al comma 5. L’elenco ha validità di 4 anni e viene aggiornato con cadenza biennale. 2)

(8) I membri non possono essere dipendenti dell'amministrazione dell’Azienda Sanitaria, a meno che non vengano collocati in aspettativa, o soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero soggetti che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o in posizione di conflitto d’interessi.

(9) La Ripartizione provinciale competente in materia di sanità pubblica nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i nominativi e i curricula dei membri dell’OIV.

2)
L'art. 2, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 12 agosto 2022, n. 21.

Art. 3 (Requisiti di accesso ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale)

(1) L’iscrizione nell’elenco provinciale di cui al comma 5 dell’articolo 2 può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. generali:
    1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. 3)
  2. di competenza ed esperienza:
    1. possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale secondo l’attuale;
    2. possesso di comprovata pluriennale esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private in almeno due dei seguenti campi: management, misurazione e valutazione della performance organizzativa e gestionale, programmazione sanitaria, controllo di gestione e processo di budgeting, programmazione finanziaria e di bilancio, risk management;
  3. di integrità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, e successive modifiche. 4)
3)
Il numero 3) dell'art. 3, comma 1, lettera a), è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 12 agosto 2022, n. 21.
4)
La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 12 agosto 2022, n. 21.

Art. 4 (Obblighi formativi delle persone iscritte nell’elenco provinciale)

(1) I soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 5 dell’articolo 2 devono, nell’ambito della formazione continua, acquisire qualificazioni specifiche, partecipando a corsi, convegni e seminari.

(2) Affinché il loro nominativo permanga nell’elenco, i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire, nei quattro anni precedenti il rinnovo dell’iscrizione, almeno 40 crediti formativi.

(3) L’attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell’Allegato A. 5)

5)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 febbraio 2021, n. 4.

Art. 5 (Modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri del collegio tecnico)

(1) L’Azienda Sanitaria si dota di un collegio tecnico.

(2) Il collegio tecnico opera in autonomia rispetto agli altri organi dell’Azienda Sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti esterni all’Azienda, diversi per disciplina e rappresentativi dei profili professionali da valutare.

(3) I membri sono retribuiti con un’indennità calcolata su base oraria, definita dall’Azienda Sanitaria entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.

(4) I membri del collegio tecnico sono selezionati tramite procedura selettiva pubblica. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), l’Azienda Sanitaria rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste.

(5) La direttrice/Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste.

(6) Due membri del collegio tecnico appartengono alla dirigenza sanitaria-medici e uno agli altri profili della dirigenza sanitaria e della dirigenza tecnica-assistenziale. Vi è la possibilità di nominare membri sostituti.

(7) I membri sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria ogni tre anni e l’incarico può essere rinnovato.

(8) I membri del collegio tecnico non possono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o per i quali vi è un conflitto d’interessi.

(9) L’Azienda Sanitaria ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i nominativi e i curricula dei membri del collegio tecnico.

Art. 6 (Funzionamento)

(1) L’OIV e il collegio tecnico fissano le regole per la validità della loro costituzione nonché delle decisioni prese.

(2) L’OIV e il collegio tecnico esercitano le loro funzioni mediante predisposizione di pareri, relazioni, linee guida e di indirizzo, nonché attestazioni.

Art. 7 (Uffici di supporto organizzativo)

(1) L’OIV e il collegio tecnico devono disporre di una struttura di supporto permanente, individuabile nella struttura demandata al controllo di gestione dell’Azienda Sanitaria o in altre analoghe strutture aziendali che per le attività inerenti al sistema di misurazione e valutazione dei risultati rispondono direttamente all’OIV e al collegio tecnico, così da garantire l’indipendenza dell’intero processo. Dette strutture sono chiamate a svolgere esclusivamente funzioni di supporto, con riferimento ai flussi informativi necessari per l’operatività dell’OIV e del collegio tecnico.

Art. 8 (Criteri di valutazione del personale dirigente)

(1) La valutazione si basa:

  1. sul grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Piano della performance per l’anno di riferimento e sull’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
  2. sull’assolvimento dei compiti dirigenziali, tenendo conto in particolare:
    1. della competenza specifica nello svolgimento dei compiti;
    2. della pianificazione e programmazione,
    3. della semplificazione delle procedure amministrative e dei miglioramenti organizzativi;
    4. del coordinamento e della comunicazione con il personale e i superiori;
    5. della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare le collaboratrici e i collaboratori e nel generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso un’equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro al personale e dei volumi prestazionali;
    6. della capacità dimostrata nell’attuare e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e delle modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché per i processi formativi e la selezione del personale;
    7. della capacità di promuovere, diffondere, gestire e implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-terapeutiche aziendali;
  3. per la dirigenza sanitaria nonché tecnico-assistenziale, inoltre:
    1. sulle attività di ricerca clinica applicata, sulle sperimentazioni, sulle attività di tutoraggio formativo, sulla docenza universitaria, sul raggiungimento del credito minimo ECM nonché sulle altre attività formative rientranti negli obiettivi dell’Azienda Sanitaria;
    2. sul rispetto dei vincoli derivanti dai codici deontologici.

Art. 9 (Procedura di valutazione annuale da parte dell’OIV)

(1) Gli obiettivi di performance sono assegnati alle/ai dirigenti con cadenza annuale.

(2) Oggetto della valutazione annuale è il grado di raggiungimento degli obiettivi che l’Azienda Sanitaria assegna, nell’ambito del processo di budgeting, alle/ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa ai sensi della lettera a) del comma 4 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. A tale scopo sono utilizzate apposite schede nelle quali sono riportati, nel rispetto dei vincoli gestionali e di bilancio stabiliti, gli obiettivi manageriali e gestionali.

(3) Il giudizio è inserito nel fascicolo individuale della/del dirigente.

Art. 10 (Procedura di valutazione pluriennale al termine dell’incarico)

(1) Ai sensi della lettera b) del comma 4, e del comma 10 dell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, il collegio tecnico è deputato alla valutazione pluriennale alla scadenza dell’incarico dirigenziale. In particolare, al collegio tecnico compete la valutazione degli aspetti tecnico-professionali, mentre all’OIV compete la valutazione dei risultati manageriali e gestionali.

(2) La valutazione è finalizzata alla conferma o revoca dell’incarico dirigenziale da parte dell’organo competente.

(3) Ai due organi compete la valutazione:

  1. delle/dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di dipartimento, delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali nonché delle dirigenti coordinatrici/dei dirigenti coordinatori, alla scadenza dell’incarico loro conferito;
  2. delle eventuali altre persone soggette a valutazione ai sensi della normativa vigente.

(4) Per formulare la propria valutazione, l’OIV e il collegio esaminano, ognuno per il proprio ambito di competenza, i seguenti elementi:

  1. la prima proposta di valutazione;
  2. eventuali osservazioni/controdeduzioni espresse dalla dirigente valutata/dal dirigente valutato, sia nella prima che nella seconda istanza;
  3. eventuali elementi informativi aggiuntivi ottenuti attraverso colloqui o altra documentazione utile a esprimere correttamente e compiutamente il proprio giudizio.

(5) Qualora il giudizio fosse negativo, prima che venga espresso il giudizio definitivo l’OIV e il collegio tecnico convocano la dirigente valutata/il dirigente valutato per un colloquio.

(6) Nell’esercizio delle loro funzioni, l’OIV e il collegio tecnico hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’Azienda Sanitaria, utili all’espletamento dei loro compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

(7) Qualora, prima della scadenza dell'incarico affidato alla/al dirigente, venga rilevata una possibile grave violazione della responsabilità dirigenziale, tale da rendere opportuna un'immediata procedura di accertamento, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di attivare l’OIV o il collegio tecnico, nel rispetto del rispettivo ambito di competenza.

(8) I due organi, OIV e collegio tecnico, indipendenti, cooperano nell’ambito delle rispettive funzioni e aree di competenza, al fine di garantire le valutazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

(9) In caso di divergenza di giudizio tra i due organi, la decisione finale sul rinnovo ovvero sulla revoca dell’incarico spetta alla direttrice/al direttore generale.

Art. 11 (Effetti della valutazione)

(1) La valutazione positiva dei risultati raggiunti e delle attività professionali svolte dalle/dai dirigenti costituisce requisito essenziale per la conferma o l’attribuzione di nuovi incarichi.

(2) Una valutazione negativa è data qualora si accertino gravi scostamenti, imputabili a responsabilità delle/dei dirigenti stessi, in relazione a obiettivi, compiti professionali o attività manageriali e gestionali.

Art. 12 (Procedure e criteri relativi agli ulteriori compiti dell’OIV)

(1) Le diverse fasi del procedimento valutativo consistono nella definizione e assegnazione degli obiettivi, nella correlazione tra obiettivi e risorse, nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e gestionale della dirigente valutata/del dirigente valutato e nell’utilizzo di sistemi premianti.

(2) La procedura si conclude con la presentazione dei risultati alla Giunta provinciale o alla direttrice/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria, a seconda del compito assegnato.

(3) Con proprio atto interno, l’OIV definisce le procedure e i criteri di giudizio da adottare in relazione ai compiti di cui al comma 4 dell’articolo 46/bis della Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, nonché agli ulteriori compiti attribuiti al medesimo dalla normativa vigente.

(4) Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’OIV si dota di strumenti e metodologie per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della propria azione, al fine di ottimizzarla, anche mediante tempestivi interventi di correzione.

(5) La direttrice/Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria verifica l’operato dell’OIV senza entrare nel merito dell’attività.

Art. 13 (Scadenza e revoca dell’incarico)

(1) L’OIV continua a esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla propria riconferma o alla nomina del nuovo OIV, ai sensi dell’articolo 33 dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2) La revoca dell’incarico prima della scadenza naturale deve essere adeguatamente motivata. In caso di dimissioni dei membri deve essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il membro revocato o dimissionario è sostituito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla revoca o dalle dimissioni.

Art. 14 (Copertura finanziaria)

(1) Agli oneri derivanti dalla costituzione e dall’attività dell’OIV e del collegio tecnico, nonché degli uffici di supporto organizzativo agli stessi, si provvede con le risorse finanziarie assegnate mediante provvedimento della direttrice/del direttore generale dell’Azienda Sanitaria.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
Criteri per l’attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione

TIPOLOGIA FORMATIVA

VERIFICA

CREDITI

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE

Attività in cui uno/una o alcuni/alcune docenti si rivolgono a un gran numero di partecipanti (comunque inferiore a 200) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.

- presenza documentata

- qualità percepita

- valutazione dell’apprendimento documentata con prova finale attestata dal provider

1.0 crediti per ogni ora di

partecipazione effettiva.

Con un numero di partecipanti da 1 a 20 viene attribuito il 25% dei crediti formativi previsti;

con un numero di partecipanti da 151 a 200 è applicata la riduzione del 25% dei crediti formativi previsti.

2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE

I convegni, congressi, simposi e le conferenze con un numero di partecipanti superiore a 200 sono attività con limitato valore formativo e senza valutazione finale dell’apprendimento.

Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea.

 

 

 

 

 

Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all’interno di congressi e convegni.

 

- documentazione di registrazione e presenza documentata

- qualità percepita

- dichiarazione di effettiva partecipazione al congresso o convegno sottoscritta dal partecipante iscritto/dalla partecipante iscritta all’elenco provinciale

 

 

- presenza documentata

- qualità percepita

- valutazione dell’apprendimento documentata con prova finale attestata dal provider

 

Si acquisiscono i crediti formativi relativi alle singole giornate: 0,20 crediti per ora, per un massimo di 8 crediti annui

 

Il numero massimo di crediti acquisibili tramite questa tipologia formativa non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale di un membro dell’OIV (24 crediti formativi su 40).

 

 

1.0 crediti per ogni ora di partecipazione effettiva (fino a massimo 100 partecipanti).

I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., non possono essere sommati a quelli previsti per la partecipazione al relativo convegno, congresso, simposio o alla relativa conferenza.

3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

Attività in cui i/le partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e i/le docenti è alto.

Si realizzano in genere tramite lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, role playing, simulazioni, etc.

Si svolgono in sedi appropriate, eventualmente attrezzate ad hoc. Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un’idonea interazione con il/la docente. Per garantire un’adeguata partecipazione è necessario che il numero dei/delle partecipanti sia limitato (massimo 25).

- presenza documentata

- qualità percepita

- valutazione dell’apprendimento documentata con prova finale attestata dal provider

1.5 crediti per ogni ora di partecipazione effettiva

4. DOCENZA E TUTORING

Docenze o relazioni in eventi organizzati da soggetti accreditati

Documentazione rilasciata dal provider attestante l’attività

1 credito per ogni mezz’ora di docenza o relazione

Coordinamento di attività di formazione

 

Gestione di gruppi di lavoro o di studio in veste di responsabile o coordinatore

Documentazione rilasciata dal provider attestante l’attività

3 crediti per ogni mese di coordinamento/gestione, per un massimo di 6 crediti annui

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
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ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionh'') Decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2023, n. 14
ActionActioni'') Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2023, n. 21
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