(1) L’Azienda Sanitaria si dota di un collegio tecnico.
(2) Il collegio tecnico opera in autonomia rispetto agli altri organi dell’Azienda Sanitaria ed è composto da tre esperte/esperti esterni all’Azienda, diversi per disciplina e rappresentativi dei profili professionali da valutare.
(3) I membri sono retribuiti con un’indennità calcolata su base oraria, definita dall’Azienda Sanitaria entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.
(4) I membri del collegio tecnico sono selezionati tramite procedura selettiva pubblica. Con un avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), l’Azienda Sanitaria rende noti i requisiti di accesso e le competenze richieste.
(5) La direttrice/Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria nomina una commissione, la quale verifica il possesso dei requisiti e delle competenze richieste.
(6) Due membri del collegio tecnico appartengono alla dirigenza sanitaria-medici e uno agli altri profili della dirigenza sanitaria e della dirigenza tecnica-assistenziale. Vi è la possibilità di nominare membri sostituti.
(7) I membri sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria ogni tre anni e l’incarico può essere rinnovato.
(8) I membri del collegio tecnico non possono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono essere nominati coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento o per i quali vi è un conflitto d’interessi.
(9) L’Azienda Sanitaria ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i nominativi e i curricula dei membri del collegio tecnico.