(1) Il comma 1 dell‘articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituito:
“1. Possono usufruire del finanziamento di cui all’articolo 2 della legge le studentesse e gli studenti di medicina che, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla formazione di base in medicina presso la rispettiva università, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca almeno di livello “B2”, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.”
(2) I commi 6 e 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“6. Se non adempiono all’obbligo di servizio di cui al comma 2, le beneficiarie e i beneficiari devono:
- in caso di inadempimento totale, restituire il 70 per cento dell’assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell’importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione;
- in caso di inadempimento parziale, restituire per ogni anno di servizio non prestato il 17,5 per cento dell’assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell’importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato verranno sommati. I periodi di servizio prestato inferiori all’anno verranno riconosciuti ai fini dell’adempimento parziale e l’importo da restituire sarà conseguentemente ridotto in misura proporzionale ai giorni e mesi di servizio non prestato.
7. Le beneficiarie e i beneficiari che interrompono la formazione prima della sua conclusione o che non la concludono per il mancato superamento degli esami devono restituire il 50 per cento dell’assegno di studio corrisposto loro dalla Provincia o dell’importo versato dalla Provincia alla rispettiva università durante il periodo di formazione, detratto il costo dei servizi a favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e del sistema sanitario provinciale, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituito:
“1. Le studentesse e gli studenti che per assolvere la formazione in un’altra professione sanitaria usufruiscono di un finanziamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 4 della legge, sono tenuti, entro cinque anni dall’assolvimento della formazione stessa, a prestare per tre anni servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato o presso le residenze per anziani della provincia di Bolzano. In caso di servizio a tempo parziale, il servizio da prestare si prolunga proporzionalmente.”