1. Per i permessi per motivi di studio è a disposizione un contingente orario determinato nel modo seguente:
2. In ciascun grado d’istruzione, l’80% del contingente è riservato al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato che richiede i permessi per motivi di studio retribuiti per la frequenza dei corsi previsti dall’art. 4 comma 1 lettera a) o comma 2 lettera a). In tutti gli altri casi ha precedenza il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.