(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperte ed esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.
(3) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
(4) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
(5) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.
(6) Le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'Art. 33, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dalla presidente/dal presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.