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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 32 (Osservatorio provinciale)

(1) L’Osservatorio provinciale che promuove e monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, è insediato presso l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità.

(2) L’Osservatorio ha i seguenti compiti:

  1. monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
  2. redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con disabilità;
  3. esprime pareri e raccomandazioni;
  4. propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
  5. informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

(3) L’Osservatorio è composto dalle/dai seguenti sette componenti:

  1. cinque persone con disabilità in rappresentanza delle diverse forme di disabilità;
  2. un’esperta/un esperto in ricerca scientifica in materia di disabilità ed inclusione;
  3. un’esperta/un esperto in materia di pari opportunità e di antidiscriminazione.

(4) Le/I componenti dell’Osservatorio sono assistite/i da cinque autorappresentanti e da due esperte/esperti del settore.

(5) La Consigliera/Il Consigliere di parità presiede l’Osservatorio.

(6) Le/ I componenti dell’Osservatorio nonché le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al comma 4, sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L’Osservatorio esercita le sue funzioni in piena autonomia. Le/I componenti e le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al comma 4, percepiscono un rimborso delle spese sostenute, in relazione alla propria disabilità, nell’esercizio delle attività presso l’Osservatorio e necessarie a garantire la partecipazione alle sedute, all’assistenza personale e per interventi di sostegno alla comunicazione.

(7) Alle/Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 3 e alle/agli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al comma 4, spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

(8) Le modalità di nomina nonché le modalità di funzionamento e di supporto all’attività dell’Osservatorio sono disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

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