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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale: l’Ufficio della Difesa civica, l’Ufficio della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni.

(2) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene in caso di condotte irregolari da parte degli enti pubblici e funge da mediatrice/mediatore tra le cittadine/i cittadini e la pubblica amministrazione. Presso la Difesa civica è insediato il Centro di tutela contro le discriminazioni.

(3) La/Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata/o Garante, tutela i diritti e gli interessi delle/dei giovani presenti sul territorio provinciale.

(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Presso la Consigliera/il Consigliere di parità è insediato l’Osservatorio provinciale dei diritti delle persone con disabilità.

(5) Il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato, è un organo di garanzia indipendente che opera nel settore dei media a livello locale. Svolge funzioni di vigilanza e controllo per la tutela degli utenti e degli operatori del settore, adoperandosi per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del settore dei media in Alto Adige. Il Comitato è composto da sei esperte ed esperti nei settori della comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.

(6) I servizi degli organismi di garanzia sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.

(7) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.

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ActionActione) Legge provinciale4 febbraio 2010 , n. 3
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ActionActiong) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActioni) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionArt. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Requisiti)
ActionActionArt. 3 (Procedura per l’elezione e la nomina della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità)
ActionActionArt. 4 (Procedura per l’elezione e la nomina dei componenti e della presidenza del Comitato provinciale per le comunicazioni)
ActionActionArt. 5 (Cause di incompatibilità)
ActionActionArt. 6 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità e inconferibilità)
ActionActionArt. 7 (Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione)
ActionActionArt. 8 (Limite dei mandati)
ActionActionArt. 9 (Aspettativa)
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ActionActionArt. 11 (Rimborso spese)
ActionActionArt. 12 (Polizza assicurativa)
ActionActionArt. 13 (Posizione giuridica e diritto di accesso)
ActionActionArt. 14 (Rapporti reciproci tra gli organismi di garanzia)
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