(1) La presente legge disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale: l’Ufficio della Difesa civica, l’Ufficio della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene in caso di condotte irregolari da parte degli enti pubblici e funge da mediatrice/mediatore tra le cittadine/i cittadini e la pubblica amministrazione. Presso la Difesa civica è insediato il Centro di tutela contro le discriminazioni.
(3) La/Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata/o Garante, tutela i diritti e gli interessi delle/dei giovani presenti sul territorio provinciale.
(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Presso la Consigliera/il Consigliere di parità è insediato l’Osservatorio provinciale dei diritti delle persone con disabilità.
(5) Il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato, è un organo di garanzia indipendente che opera nel settore dei media a livello locale. Svolge funzioni di vigilanza e controllo per la tutela degli utenti e degli operatori del settore, adoperandosi per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del settore dei media in Alto Adige. Il Comitato è composto da sei esperte ed esperti nei settori della comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.
(6) I servizi degli organismi di garanzia sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.
(7) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.