(1) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, è aggiunta la seguente lettera c):
“c) entrate derivanti dalla fornitura di acqua termale.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.