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h) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 382)
Regolamento per la borsa di studio una tantum per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

2)
Pubblicato nel B.U. 8 ottobre 2020, n. 41.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina i criteri per l’accesso alla borsa di studio straordinaria, concessa una tantum ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario”, e successive modifiche, a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito denominati università), l’ammontare, nonché i criteri per la concessione.

Art. 2 (Beneficiari)

(1) Beneficiari della borsa di studio straordinaria sono le studentesse e gli studenti:

  1. che frequentano un’università per il conseguimento di un titolo o grado accademico;
  2. che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, recante “Regolamento sulle borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”;
  3. che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti di merito di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, oppure che comprovano di aver conseguito, a causa di uno dei gravi motivi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) o g), dello stesso decreto, almeno il 40 per cento del merito di studio minimo previsto nel bando di concorso per le borse di studio ordinarie;
  4. il cui nucleo familiare di base ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, si trova in grave difficoltà economica, come definita dall’articolo 3, comma 5, del presente regolamento, a causa di un’emergenza sanitaria.

(2) Le studentesse e gli studenti richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

Art. 3 (Situazione economica)

(1) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

(2) L’assegnazione della borsa di studio straordinaria è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare di base; questo è costituito dal valore della situazione economica (VSE) di cui all’articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Provincia, e successive modifiche.

(3) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica iniziale del nucleo familiare di base si considera l’anno precedente alla presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria.

(4) Ai fini del rilevamento e della valutazione della grave difficoltà economica del nucleo familiare di base si considera l’anno di presentazione della domanda di borsa di studio straordinaria.

(5) La/Il richiedente è in possesso del requisito della grave difficoltà economica, se il VSE del suo nucleo familiare di base di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, riferito all’anno di presentazione della domanda, si è ridotto almeno del 20 per cento o almeno del 40 per cento rispetto all’anno precedente.

Art. 4 (Ammontare della borsa di studio)

(1) L’ammontare della borsa di studio straordinaria è determinato in rapporto al VSE del nucleo familiare di base, riferito all’anno precedente a quello di presentazione della domanda, nonché all’entità della grave difficoltà economica come definita all’articolo 3, comma 5, ed è stabilito secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L’ammontare così determinato è eventualmente ridotto in base ai criteri di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

(2) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

Art des Studiengangs

Tipologia del corso di studio

FWL

VSE

Ausmaß der schwerwiegenden finanziellen Notsituation

Entità della grave difficoltà economica

Höhe der Studienbeihilfe

Ammontare della borsa di studio

Ordentliches Studium
(1. oder 2. Studienzyklus)

Corso di studio ordinario
(I o II ciclo)

von/da 4,01 bis/a 5,00

Der FWL im Jahr der Antragstellung ist voraussichtlich um mindestens 20 Prozent geringer als im Vorjahr

Il VSE riferito all’anno di presentazione della domanda si è ridotto presumibilmente almeno del 20 per cento rispetto all’anno precedente

1.500,00 Euro

Der FWL im Jahr der Antragstellung ist voraussichtlich um mindestens 40 Prozent geringer als im Vorjahr

 Il VSE riferito all’anno di presentazione della domanda si è ridotto presumibilmente almeno del 40 per cento rispetto all’anno precedente

2.000,00 Euro

(5) L’ammontare della borsa di studio di cui ai commi 2 e 3 è ridotto del 30 per cento nel caso in cui, nell’anno accademico per il quale si richiede la borsa di studio, si tratti di studentessa/ studente pendolare per motivi di studio tra il comune di residenza e il luogo sede dell’università.

(6) Alle cittadine e ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, non si applicano le riduzioni di cui ai commi 4 e 5, se nessun componente del loro nucleo familiare di base risiede in Italia.

(7) In caso di università in provincia di Bolzano, per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio si fa riferimento alla tabella riportata sul sito web dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio.

Art. 5 (Domanda, termini di presentazione e documentazione)

(1) Le domande per la concessione di una borsa di studio straordinaria possono essere presentate durante tutto l’anno.

(2) Il modulo su cui compilare la domanda è disponibile sul sito web dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio e può essere presentato personalmente ovvero inviato via e-mail o posta all’indirizzo indicato nel modulo. Negli ultimi due casi è necessario allegare al modulo una copia di un documento d’identità valido della studentessa/dello studente.

(3) Per ciascun anno accademico è consentito presentare una sola domanda per la concessione di una borsa di studio straordinaria ai sensi del presente regolamento.

(4) La studentessa/Lo studente deve dichiarare quanto segue:

  1. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30, e, se del caso, di cui all’articolo 9 dello stesso decreto;
  2. che il proprio nucleo familiare di base si trova in grave difficoltà economica a causa di una emergenza sanitaria, e cioè che:
    1. il VSE del suo nucleo familiare di base è almeno del 20 per cento inferiore a quello dell’anno precedente, oppure
    2. il VSE del suo nucleo familiare di base è almeno del 40 per cento inferiore a quello dell’anno precedente;
  3. il proprio status, da indicare tra quelli riportati qui di seguito:
    1. studentessa/studente residente presso il luogo di studio, se il comune di residenza si trova ad una distanza non superiore a 10 km dal luogo di studio;
    2. studentessa/studente pendolare per motivi di studio tra il comune di residenza e il luogo di studio;
    3. studentessa/studente fuori sede, se nell’anno accademico 2020/2021 alloggia stabilmente (almeno 150 giorni) nel luogo di studio;
  4. il VSE del proprio nucleo familiare di base, riferito all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  5. le proprie coordinate bancarie.

Art. 6 (Comunicazioni)

(1) L’esito positivo o negativo della domanda è comunicato personalmente alla studentessa/allo studente.

Art. 7 (Liquidazione dell’importo)

(1) Dopo l’istruttoria della domanda e in caso di esito positivo, la borsa di studio straordinaria è liquidata in un’unica soluzione su un conto corrente bancario o conto corrente postale intestato alla studentessa/allo studente.

Art. 8 (Cumulabilità)

(1) La borsa di studio straordinaria di cui al presente regolamento è cumulabile con:

  1. altri interventi volti ad assicurare il diritto allo studio universitario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche;
  2. con altre borse di studio straordinarie percepite a causa di un’emergenza sanitaria.

Art. 9 (Restituzione volontaria)

(1) In applicazione dell’articolo 3, commi 3, 4 e 5, la studentessa/lo studente deve comprovare il requisito della grave difficoltà economica, presentando, entro il 30 settembre dell’anno successivo, la dichiarazione attestante il VSE del proprio nucleo familiare di base, riferito all’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui non possieda questo requisito o non abbia presentato la dichiarazione suindicata, la studentessa/lo studente deve restituire immediatamente e senza alcuna richiesta da parte dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario la borsa di studio straordinaria, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Art. 10 (Controlli e sanzioni)

(1) L’Amministrazione provinciale esegue, su tutte le domande ammesse, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative al requisito della grave difficoltà economica.

(2) Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle altre dichiarazioni su almeno il sei per cento delle domande ammesse.

(3) L’agevolazione è revocata, se si accertasse che:

  1. mancano i presupposti per la sua concessione;
  2. sono state presentate false dichiarazioni;
  3. non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

(4) In caso di revoca l’agevolazione deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

Art. 11 (Clausola di salvaguardia)

(1) Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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