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h) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 382)
Regolamento per la borsa di studio una tantum per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

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2)
Pubblicato nel B.U. 8 ottobre 2020, n. 41.

Art. 4 (Ammontare della borsa di studio)

(1) L’ammontare della borsa di studio straordinaria è determinato in rapporto al VSE del nucleo familiare di base, riferito all’anno precedente a quello di presentazione della domanda, nonché all’entità della grave difficoltà economica come definita all’articolo 3, comma 5, ed è stabilito secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L’ammontare così determinato è eventualmente ridotto in base ai criteri di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

(2) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue:

Art des Studiengangs

Tipologia del corso di studio

FWL

VSE

Ausmaß der schwerwiegenden finanziellen Notsituation

Entità della grave difficoltà economica

Höhe der Studienbeihilfe

Ammontare della borsa di studio

Ordentliches Studium
(1. oder 2. Studienzyklus)

Corso di studio ordinario
(I o II ciclo)

von/da 4,01 bis/a 5,00

Der FWL im Jahr der Antragstellung ist voraussichtlich um mindestens 20 Prozent geringer als im Vorjahr

Il VSE riferito all’anno di presentazione della domanda si è ridotto presumibilmente almeno del 20 per cento rispetto all’anno precedente

1.500,00 Euro

Der FWL im Jahr der Antragstellung ist voraussichtlich um mindestens 40 Prozent geringer als im Vorjahr

 Il VSE riferito all’anno di presentazione della domanda si è ridotto presumibilmente almeno del 40 per cento rispetto all’anno precedente

2.000,00 Euro

(5) L’ammontare della borsa di studio di cui ai commi 2 e 3 è ridotto del 30 per cento nel caso in cui, nell’anno accademico per il quale si richiede la borsa di studio, si tratti di studentessa/ studente pendolare per motivi di studio tra il comune di residenza e il luogo sede dell’università.

(6) Alle cittadine e ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, non si applicano le riduzioni di cui ai commi 4 e 5, se nessun componente del loro nucleo familiare di base risiede in Italia.

(7) In caso di università in provincia di Bolzano, per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio si fa riferimento alla tabella riportata sul sito web dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio.

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