(1) Il Titolare del trattamento può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell’ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, per l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, nel rispetto delle previsioni delle Regole deontologiche.
(2) Il Titolare del trattamento, per le finalità di cui all’articolo 3, può comunicare, le informazioni di cui all’articolo 8, comma 2, ai Titolari del trattamento dei dati contenuti in Registri Tumori di altre Regioni o della Provincia autonoma di Trento, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell’articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003, e successive modifiche, previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell’allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2015, nonché le relative responsabilità del trattamento dei dati personali. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico.
(3) Il Titolare del trattamento, per le finalità di cui all’Art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non possono rendere identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.