(1) L’adeguamento e l’adozione delle misure di cui al disciplinare tecnico devono avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(2) I soggetti di cui all’Art. 9, comma 1, inviano esclusivamente le diagnosi emesse oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(3) L’omesso invio dei dati, da parte dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, viene valutato come mancato raggiungimento degli obiettivi e accertato attraverso il sistema di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.