(1) Il Titolare del trattamento adotta misure organizzative e tecniche idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e capace di assicurare la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza degli specifici servizi di trattamento dei dati personali, così come previsto nel disciplinare tecnico.
(2) La sicurezza dei dati trattati dal Registro Tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento, mediante l’adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
(3) Tra le misure di sicurezza adottate sono ricomprese quelle finalizzate alla gestione, al contenimento e alla prevenzione degli episodi di violazione dei dati personali, con le modalità previste dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015.