5.1 I controlli a campione, previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nel caso di attribuzione di vantaggi economici, sono eseguiti su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate e liquidate nell’anno di riferimento.
5.2 Le iniziative da sottoporre a controllo sono sorteggiate da un’apposita commissione, composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro o dal sostituto/dalla sostituta, dal direttore/dalla direttrice dell’Ufficio provinciale Osservazione mercato del lavoro o dal sostituto/dalla sostituta e da un collaboratore/una collaboratrice dello stesso ufficio con funzioni di segretario/segretaria.
5.3 I controlli sono effettuati mediante sopralluogo o tramite richiesta di idonea documentazione.
5.4 Nei controlli a campione si verifica quanto segue:
a) la presenza in loco degli investimenti oggetto di finanziamento;
b) l’utilizzo dei locali oggetto di finanziamento per gli scopi dichiarati;
c) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
5.5 L’Ufficio provinciale Osservazione mercato del lavoro rende conto in apposito verbale dei risultati delle operazioni di controllo.
5.6 A prescindere dalle disposizioni precedenti, il direttore/la direttrice dell’Ufficio provinciale Osservazione mercato del lavoro può disporre ulteriori verifiche, se le ritiene necessarie.