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b) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 311)
Modifiche al regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2020, n. 37.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituito:

“1. Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura extratributaria, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano“, e successive modiche.”

Art. 2  (Organi, domande e garanzie)

(1) I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, sono così sostituiti:

“3. Sulle domande per debiti inferiori a euro 50.000,00 decide il direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio che tratta la pratica.

4. Sulle domande per debiti di importo pari o superiore a euro 50.000,00 decide la Giunta provinciale.

5. Se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 10.000,00, la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è inserito il seguente comma 5/bis:

“5/bis. L’ importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 100,00.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituito:

“6. La rateazione è concessa previo parere tecnico favorevole della struttura organizzativa competente in materia di finanze.”

Art. 3  (Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, e successive modifiche, le parole “per un anno” sono sostituito dalle parole “fino ad un anno”.

Art. 4  (Decadenza dal beneficio)

(1) La rubrica dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituta: “Decadenza dal beneficio”.

Art. 5  (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.