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b) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 311)
Modifiche al regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2020, n. 37.

Art. 2  (Organi, domande e garanzie)

(1) I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, sono così sostituiti:

“3. Sulle domande per debiti inferiori a euro 50.000,00 decide il direttore/la direttrice di ripartizione preposto/preposta all'ufficio che tratta la pratica.

4. Sulle domande per debiti di importo pari o superiore a euro 50.000,00 decide la Giunta provinciale.

5. Se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 10.000,00, la concessione del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è inserito il seguente comma 5/bis:

“5/bis. L’ importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a euro 100,00.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49, è così sostituito:

“6. La rateazione è concessa previo parere tecnico favorevole della struttura organizzativa competente in materia di finanze.”