(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, sono inseriti i seguenti commi:
“3/bis Al fine della tutela della concorrenza la proroga consensuale ai sensi del comma 3, lettera b), e l’imposizione dell’obbligo agli affidatari di cui al comma 3, lettera c), sono ammessi solo a condizione che sia previamente stata tentata senza risultato l’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico ai sensi del comma 3, lettera a), nel rispetto dei principi della rotazione dell’incentivazione delle PMI, della suddivisione in lotti, dell’economicità e della riduzione dei viaggi a vuoto.
3/ter L’articolo 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, non trova applicazione ai contratti aventi per oggetto l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto.”