(1) Il personale della Provincia che partecipa al corso universitario per docenti di sostegno per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine dell’Alto Adige, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2018, n. 1363, può, ai fini della prosecuzione del suddetto corso di formazione, recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro con la Provincia.
(2) Al personale di cui al comma 1, all’atto dell’assunzione come docente di sostegno, è riconosciuta, in attesa di una regolamentazione mediante contratto collettivo, un’indennità individuale, a integrazione dell’indennità provinciale, che corrisponde alla differenza tra il trattamento economico maturato in Provincia al 31 agosto 2019 e il trattamento economico come docente di scuola secondaria di primo o di secondo grado al 1° settembre 2019. La Giunta provinciale stabilisce ulteriori modalità per il riconoscimento della suddetta indennità individuale.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 7.000,00 euro per l’anno 2020, in 20.000,00 euro per l’anno 2021 e in 20.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.