(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede aiuti per sostenere le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2/bis della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, nonché di cui alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e ai relativi criteri di applicazione, che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non hanno avuto e non avranno luogo in tutto o in parte, ma che sono di particolare rilevanza per aver fornito negli anni un notevole contributo alla promozione e al rafforzamento del turismo in Alto Adige e un consistente supporto alla commercializzazione dei prodotti di qualità locali.
(2) Gli aiuti possono essere concessi nelle forme e nelle misure definite ai commi 3 e 4.
(3) Per le collaborazioni già formalmente contrattualizzate relative ad attività ed iniziative di cui al comma 1 che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non saranno realizzate o saranno rinviate, la Provincia autonoma di Bolzano può procedere alla liquidazione parziale o totale dell’importo pattuito, anche se il contraente ha eseguito solo in parte le prestazioni o ha adempiuto solo in parte ai suoi obblighi contrattuali.
(4) Per le collaborazioni per le quali è stata già presentata una offerta per attività e iniziative di cui al comma 1 che a causa dell’emergenza sanitaria in corso non saranno realizzate o saranno rinviate, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un contributo nella misura massima delle spese sostenute e documentate. Tale contributo non può comunque superare l’importo massimo corrisposto per le stesse prestazioni negli anni precedenti. La misura e le modalità procedurali per la concessione dei contributi sono stabilite con specifici criteri ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 12)
(5) In caso di situazioni eccezionali emergenziali che abbiano comportato significative minori entrate, la Giunta provinciale può concedere ulteriori sussidi alle organizzazioni turistiche, per garantire l’assolvimento dei loro compiti. Nei casi in cui situazioni eccezionali emergenziali rendano necessaria la disdetta di eventi turisticamente rilevanti che sono di interesse provinciale, la Giunta provinciale può concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e indennizzi per coprire le spese da essi sostenute. 13)
(6) Fatta salva l’eventuale applicabilità di misure temporanee compatibili con l’Art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della vigente disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020- 2022.