(1) Per favorire la ripresa economica di imprese, operatori economici, associazioni e privati, gli enti locali possono rinunciare ai canoni di locazione o di concessione, ovvero alle somme ad altro titolo loro dovute per l’utilizzo di immobili di loro proprietà chiusi a seguito delle ordinanze emergenziali relative al COVID-19, per il periodo da marzo a giugno 2020 e per il periodo da gennaio a giugno 2021 o comunque fino alla riapertura delle attività rispettivamente nel 2020 e nel 2021, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019. 8)
(2) La rinuncia ai canoni di locazione o di concessione, ovvero ad altre somme di cui al comma 1 ricade nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o viene concessa come aiuto de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.