(1) La Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione.