1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.
4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.
Articolo 14
Applicazione
1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 30 settembre 2020.