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t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 231)
2° Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale - area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 30 gennaio 2020, n.5.

INDICE
Disposizioni generali:

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Decorrenza e durata dell‘accordo

Art. 3 Carriera professionale

Art. 4 Requisiti minimi e criteri

Art. 5 Norma generale

Art. 6 Ulteriori possibilità di incarichi nell’ambito della carriera professionale

Art. 7 Disposizioni di finanziamento

Art. 8 Indennità incarico di natura professionale di alta specializzazione

Art. 9 Norma transitoria

Art. 10 Rapporti di lavoro con impegno orario ridotto – Part time

Art. 11 Part time – dirigenti titolari d’incarico

Art. 12 Part-time e libera professione)

Art. 13 (Norme particolari

Art. 14 Trattamento normativo ed economico del dirigente in part time

Art. 15 Diritto sindacale all‘informazione

Nota congiunta

Premessa:

Si riconosce che le conclusioni raggiunte nel presente accordo stralcio che riguardano la Carriera Professionale ed i Rapporti di lavoro con impegno ad orario ridotto, realizzano un delicato bilanciamento fra i vari interessi rappresentati sul tavolo contrattuale.

Le parti nel firmare il presente 2° stralcio confermano la volontà di proseguire il confronto con la terza ed ultima fase contrattuale al fine di aggiornare la parte normativa in virtù ad intervenute nuove disposizioni contrattuali di rango superiore, ovvero a nuove disposizioni legislative in un unico testo contrattuale.

Le delegazioni trattanti confermano e perseguono l’obiettivo di uniformare ove giustificato, il trattamento esistente tra le varie figure professionali dell’area contrattuale della dirigenza sanitaria.

Consapevoli che l’unificazione dei vari Istituti normativi ovvero le eventuali modifiche apportate non potranno comportare per questa tornata contrattuale costi aggiuntivi, le parti convengono che le modifiche che necessitano di nuovo finanziamento saranno rinviate alla nuova e futura stagione contrattuale.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente accordo stralcio, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato delle previgenti aree di contrattazione del personale dirigente medico e medico veterinario, della dirigenza sanitaria non medica (biologi/biologhe, chimici/chimiche, fisici/fisiche, psicologi/psicologhe e farmacisti/farmaciste) ivi compresi la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)

  1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018. Il trattamento giuridico decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.
  2. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
  3. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione, per le previgenti aree di cui all’articolo 1, le norme di cui:
  1. accordo stralcio del contratto collettivo provinciale area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario provinciale del 24 luglio 2018;
  2. contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del 13 marzo 2003;
  3. contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del 17 febbraio 2009;
  4. contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica assistenziale e professionale del 9 dicembre 2002;
  5. contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica assistenziale e professionale del 5 novembre 2003;
  6. contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica assistenziale e professionale del 22 ottobre 2009.

Art. 3 (Carriera professionale)

  1. Per il personale della dirigenza sanitaria è prevista oltre alla carriera gestionale una carriera professionale.
  2. Gli incarichi professionali articolati su 3 livelli di complessità sono a termine e possono essere revocati o rinnovati con le modalità e le scadenze previste per la carriera gestionale.
  3. I criteri per la progressione di carriera professionale valgono sia per il personale interno che per il personale del Servizio Sanitario Nazionale o esterno al servizio sanitario pubblico, con la precisazione che per il personale esterno viene prevista un’esperienza professionale maggiore come requisito di accesso al secondo e al terzo livello. Ulteriori criteri d’ammissione possono essere definiti nello specifico bando di concorso.
  4. Per definire il fabbisogno a cura del Consiglio gestionale dell’Azienda sanitaria, si procederà, per ogni singolo livello di carriera professionale, ad una descrizione dettagliata della posizione che si riterrà necessaria ricoprire.
  5. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige si riserva, di regola con cadenza quinquennale oppure, qualora la medesima ne ravvisi la necessità, con cadenza anticipata, la facoltà di effettuare una valutazione sul numero dei posti da ricoprire nel singolo livello.
  6. Per il primo livello l’individuazione del personale avrà luogo con procedura di selezione interna. Per il secondo e terzo livello, laddove vi siano disponibilità di posti in organico oppure in carenza di professionalità specifiche interne, la selezione è aperta anche a candidati/candidate provenienti sia dal Servizio Sanitario Nazionale che da candidati esterni ad esso, nonché da candidati/candidate provenienti da strutture non pubbliche in possesso dei relativi requisiti richiesti.
  7. Un’apposita commissione nominata dal Direttore generale/dalla Direttrice generale, con criteri di competenza per disciplina, valutati il curriculum e i requisiti dei candidati/delle candidate, predispone una graduatoria da cui viene selezionato l’incaricato.

Art. 4 (Requisiti minimi e criteri)

  1. Livello 1: Incarichi di natura professionale di alta specializzazione per i quali si richiedono i seguenti requisiti:
    • almeno 3 anni di servizio nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige;
    • alta competenza nella specifica branca e/o competenza trasversale (strumenti di Clinical Governance);
    • autonomia professionale degli ordinari processi diagnostici e terapeutici;
    • competenza in termini di qualità delle prestazioni e di sicurezza direttamente o indirettamente nell’assistenza ai pazienti;
    • Esperto/Esperta almeno a livello di reparto/servizio;
    • nessun altro incarico ricoperto, ad eccezione del sostituto direttore/della sostituta direttrice di struttura complessa.
  2. Ai fini della progressione al Livello 1 è necessario:
    • essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
    • ottenere il parere motivato del diretto superiore/della diretta superiore che attesti le capacità cliniche/professionali anche in conformità agli obiettivi strategici della ripartizione/servizio;
    • nomina da parte del Consiglio gestionale dell’Azienda.
  3. Livello 2: Incarichi di natura professionale di alta specializzazione per i quali si richiedono i seguenti requisiti:
    • possesso dei requisiti di cui al Livello 1 (esclusa l’anzianità di servizio);
    • 5 anni di servizio da specialista qualora dipendente del servizio sanitario pubblico, oppure 7 anni da specialista se i candidati/le candidate provengono da strutture sanitarie esterne al servizio sanitario pubblico;
    • particolare competenza e adeguato grado di autonomia in una specifica attività diagnostica, terapeutica e chirurgica e/o competenza trasversale (strumenti di Clinical Governance);
    • avere il compito e la capacità di trasmettere le competenze agli altri dirigenti sanitari/alle altre dirigenti sanitarie;
    • competenza nello svolgimento di compiti di particolare interesse generale nell’ambito della branca di competenza e/o competenza trasversale (strumenti di Clinical Governance);
    • esperto comprovato/esperta comprovata in un ambito specifico almeno a livello di comprensorio sanitario.
  4. Ai fini dell’accesso al Livello 2 è necessario:
    • essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
    • ottenere parere motivato dal direttore/dalla direttrice della struttura di appartenenza o dal Responsabile/dalla Responsabile di progetto nell’ambito della Clinical Governance;
    • nomina da parte del Consiglio gestionale dell’Azienda.
  5. Livello 3: Incarichi di natura professionale di altissima specializzazione per i quali si richiedono i seguenti requisiti:
    • possesso dei requisiti di cui al Livello 2 (esclusa l’anzianità di servizio);
    • 7 anni di servizio da specialista qualora dipendente del servizio sanitario pubblico, oppure 10 anni da specialista se provenienti da strutture sanitarie esterne al Servizio sanitario pubblico;
    • pubblicazioni a livello nazionale e/o internazionale;
    • esperto/esperta a livello nazionale/internazionale nella branca di competenza e/o competenza trasversale (strumenti di Clinical Governance);
    • altissima competenza in una specifica branca caratterizzata da elevata incidenza epidemiologica o caratterizzata da un’elevata ripercussione sulla qualità dell’assistenza;
    • totale autonomia operativa e gestionale dei processi clinici-diagnostici-strumentali di tale branca specialistica.
  6. Ai fini dell’accesso al Livello 3 è necessario:
    • essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
    • nomina da parte del Consiglio gestionale dell’Azienda;
    • Rientra nelle facoltà del Consiglio gestionale dell’Azienda sanitaria, qualora ne ravveda l’esigenza, di perfezionare e/o integrare i requisiti necessari, già previsti per partecipare alle selezioni dei singoli livelli, anche attraverso una descrizione della posizione da ricoprire.
  7. Per tenere conto della peculiarità della professione medica veterinaria, per gli incarichi di natura professionale di alta ed altissima specializzazione relativi a questa professione, i requisiti minimi ed i criteri previsti dal presente articolo sono individuati nei bandi specifici di selezione.

Art. 5 (Norma generale)

  1. Il passaggio dalla carriera gestionale alla carriera professionale, o viceversa, è possibile ed è definito attraverso un apposito accordo aziendale che definisce le modalità ed i criteri.
  2. Unitamente al passaggio di carriera può essere previsto, qualora necessario, anche il travaso delle risorse necessarie a coprire i costi derivanti, nell’apposito fondo messo a disposizione.

Art. 6 (Ulteriori possibilità di incarichi nell’ambito della carriera professionale)

  1. Al fine di dare attuazione a progetti ritenuti rilevanti e strategici per l’Azienda sanitaria possono essere conferiti incarichi specifici per le seguenti posizioni:
    • responsabile di progetto;
    • tutor;
    • esperti qualificati/esperte qualificate e figure analoghe;
    • dirigenti sanitari autorizzati/autorizzate (salute e sicurezza sul lavoro).
  2. La proposta per l’individuazione del personale avente titolo da presentare alla direzione aziendale, a cui compete l’eventuale conferimento, spetta al Direttore/alla Direttrice di comprensorio sanitario.
  3. Le modalità applicative del presente articolo sono definite con accordo aziendale. 2)
2)
L’art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, del 3 ° Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per l’area della dirigenza sanitario del Servizio Sanitario Provinciale dell’1 dicembre 2023.

Art. 7 (Disposizioni di finanziamento)

  • 1. A partire dall’anno 2020 al fine di finanziare la carriera gestionale sono istituiti appositi fondi aziendali annui:
    • a) Per la corresponsione dell’indennità di posizione ai direttori/alle direttrici di struttura complessa ed ai responsabili/alle responsabili di dipartimento, di presidio ospedaliero o area è istituito un fondo di Euro 9.595.484,83, oneri sociali inclusi;
    • b) Per la corresponsione dell’indennità di posizione ai direttori/alle direttrici di struttura semplice e ai sostituti direttori/alle sostitute direttrici di struttura complessa è istituito un fondo di Euro 5.908.713,04 oneri sociali inclusi;
    • c) Per la corresponsione dell’indennità di posizione alla dirigenza delle professioni sanitarie (inclusa l’indennità dei dirigenti sostituti/delle dirigenti sostitute) è istituito un fondo di Euro 762.125,00 oneri sociali inclusi.
  • 2. Al fine di favorire il riordino clinico aziendale e per mantenere in equilibrio il trattamento economico di posizione, riservato ai singoli dirigenti/alle singole dirigenti nei limiti contrattuali previsti, previo accordo sindacale-aziendale, le risorse riservate ai fondi di cui alla lettera a) e b) possono essere integrate o distolte attraverso il principio di “fondi comunicanti”. Fermo restando l’importo massimo a disposizione previsto nei due fondi, le parti possono convenire il travaso di risorse a fronte dell’istituzione di nuove strutture oppure in caso di una loro soppressione.
    • d) A partire dall’anno 2020 al fine di finanziare la carriera professionale, è istituito un apposito fondo aziendale annuo di Euro 5.000.000,00 oneri sociali inclusi;
    • e) Il fondo di cui alla lettera d) può essere integrato da eventuali travasi di cui all’articolo 5;
    • f) Le norme dei previgenti contratti collettivi in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono abrogate.

Art. 8 (Indennità incarico di natura professionale di alta specializzazione)

  1. Al personale titolare di un incarico di natura professionale di alta specializzazione spetta per la durata dell’incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un’apposita indennità annuale.
  2. Tale indennità è commisurata al livello dell’incarico ricevuto e corrisposta per dodici mensilità. Al personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno.
  3. Le indennità annuali lorde spettanti sono determinate con decorrenza 01.01.2020 come segue:
    livello 1 - euro 8.500,00;
    livello 2 - euro 15.300,00;
    livello 3 - euro 35.000,00.
  4. In prima applicazione al personale avente già incarico di alta specializzazione, l’indennità percepita spetta nella seguente misura:
    a) qualora inferiore, l’indennità percepita viene aumentata dell’importo mancante sino a raggiungere il compenso di primo livello;
    b) qualora superiore all’importo annuo di primo livello, la quota superiore rimane assegnata fino alla scadenza dell’incarico rivestito. Qualora l’incarico venisse confermato o rinnovato l’indennità viene ridefinita con l’importo corrispondente al livello ricoperto.

Art. 9 3)

3)
L’art. 9 non viene più applicato ai sensi dell’art. 7, comma 1, terzo punto, del 3 ° Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per l’area della dirigenza sanitario del Servizio Sanitario Provinciale dell’1 dicembre 2023.

Art. 10 (Rapporti di lavoro con impegno orario ridotto Part time)

  • 1. L'Azienda sanitaria può costituire rapporti di lavoro a part time anche mediante trasformazione di rapporti di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o trasformazioni di rapporti part time su richiesta dei/delle dirigenti interessati a fronte di comprovate e rilevanti esigenze personali, familiari o sociali.
  • a) La prestazione lavorativa in impegno orario ridotto non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno;
  • b) Le modalità e le procedure di accesso al rapporto a tempo parziale sono regolamentate a livello aziendale.
  • 2. Il contratto di lavoro a part time viene costituito in forma scritta con contratto individuale ai sensi dell’articolo 13 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2018 integrato con:
  • • l'indicazione della decorrenza e la relativa durata;
  • • l'impegno del/della dirigente a comunicare l'eventuale venir meno della condizione che ha comportato l'accesso all'impegno orario ridotto, ai fini della ricostituzione laddove organizzativamente possibile, del rapporto di lavoro a tempo pieno;
  • • la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
  • Quando l'organizzazione dell'orario di lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro su fasce orarie prestabilite.
  • 3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito secondo le seguenti tipologie:
  • • Tempo parziale orizzontale: prevede l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi, in relazione all’organizzazione del Servizio o della U.O. di assegnazione;
  • • Tempo parziale verticale: prevede l’articolazione della prestazione lavorativa solo su alcuni giorni della settimana, del mese, dell’anno;
  • • Tempo parziale misto ossia con combinazione delle due precedenti modalità.
  • In presenza di particolari esigenze, il/la dipendente può concordare con l'Azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze.

Art. 11 (Part time dirigenti titolari d’incarico)

  1. Ai/Alle dirigenti di struttura semplice ed ai dirigenti tecnico assistenziali può essere concesso un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75% dell’orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere concesso quando risulti compatibile con le esigenze di servizio e con gli obiettivi prefissati. L'amministrazione può disdire il relativo rapporto di lavoro a tempo parziale in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di 60 giorni.
  2. All’avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico gestionale di direttore di struttura semplice possono partecipare anche i/le dirigenti sanitari con un orario ridotto ma non inferiore al 75%.
  3. I/Le dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa, ovvero, le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali, compresi i/le facenti funzione, non possono accedere al part time.
    Qualora questi/e dirigenti presentino domanda, la medesima può essere accolta. La concessione è tuttavia subordinata alla contemporanea revoca dell’incarico ricoperto. Qualora possibile, al/alla dirigente può essere conferito un incarico nell’ambito della carriera professionale.
    Analogo procedere può essere adottato anche nei confronti dei/delle dirigenti di struttura semplice che richiedano un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 75% dell’orario pieno.
  4. Il personale, anche se titolare di un incarico di responsabile di struttura semplice o titolare di un incarico di direzione tecnico assistenziale, con prole convivente, collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, fino al compimento del 16° anno d'età del bambino può optare, ai sensi e con gli effetti e benefici del comma 7 del predetto art. 50, per un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro non inferiore del 75% dell'orario previsto per il tempo pieno. Rimangono esclusi dal beneficio del presente comma i/le titolari di incarico di struttura complessa e le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali.
  5. Il sostituto direttore/La sostituta direttrice di struttura complessa può accedere al part-time in misura non inferiore al 75%.
  6. In caso di cessazione dell’incarico dirigenziale o prolungata assenza del direttore/della direttrice di struttura complessa il sostituto direttore/la sostituta direttrice dovrà assumere il rapporto di lavoro a tempo pieno entro 45 giorni dall’assunzione della funzione di reggente. 4)  
4)
L’art 11 è stato così sostituito dall’art. 11, comma 1, del 2 ° Accordo stralcio 2019-201 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell’area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale del 2 gennaio 2024.

Art. 12 (Part time e libera professione)

  1. I/Le dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo non possono presentare domanda di part time. L'attività libero professionale intramuraria comunque classificata è sospesa per tutta la durata dell'impegno orario ridotto. È previsto il recesso per giusta causa nei confronti del/della dirigente in part time che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extra muraria.

Art. 13 (Norme particolari)

  1. Il/la dirigente affetto/a da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapia salvavita, accertata da apposita commissione medica, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del/della dipendente il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del/della dipendente, nonché nel caso in cui il dipendente o la dipendente assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 14 (Trattamento normativo ed economico del dirigente in part time)

1. Al/alla dirigente con rapporto ad impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare. La misura massima percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro part time concordato ed è calcolato con riferimento mensile, previsto dal contratto individuale del dirigente e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione delle ore annualmente concordate.

  1. per lavoro supplementare si intende quell'orario aggiuntivo oltre il proprio orario di lavoro sino al raggiungimento del normale orario settimanale di lavoro di 40 ore, calcolato su base annua.

2. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà derivanti da concomitanti assenze di personale dirigente non prevedibili ed improvvise.

3. Qualora le ore di lavoro supplementari siano una costante rispetto al rapporto part time istituito, su richiesta del/della dipendente interessato, va valutata l’opportunità della modifica del rapporto part time precedentemente concordato.

4. Il dirigente/la dirigente può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute e familiari.

5. Il trattamento economico del/della dirigente in part time, se non diversamente disciplinato, è computato in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

La tariffa oraria lorda dell’ora di lavoro supplementare è fissata in euro 35,00.

Le ore di lavoro supplementare effettuate potranno essere recuperate secondo le modalità e le tempistiche stabilite a livello aziendale. 5)

In alternativa potrà esserne richiesta la liquidazione entro il 31/01 dell’anno successivo.

6. Nel rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Esse sono consentite ai dirigenti per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.

A domanda del dirigente/della dirigente, le ore effettuate possono essere compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nei casi di part time verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni di guardia sono assicurati per intero nei periodi di servizio.

5)
L’art. 14, comma 5, è stato così integrato dall’art. 3, comma 1, del 3 ° Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per l’area della dirigenza sanitario del Servizio Sanitario Provinciale dell’1 dicembre 2023.

Art. 15 (Diritto sindacale all’informazione)

  1. In merito alla disciplina inerente il rapporti di lavoro con impegno ad orario ridotto, qualora richiesto, le Organizzazioni sindacali hanno titolo ad ottenere le necessarie informazioni che ne permettano una verifica di corretta applicazione.

1. Nota congiunta

Si prende atto che in conclusione di questa tornata contrattuale, poiché mancano gli atti d’indirizzo ed il necessario finanziamento, non vi sono le condizioni per poter affrontare un’organica revisione della struttura retributiva fondamentale ed accessoria del personale della dirigenza sanitaria e della dirigenza delle professioni sanitarie.

In assenza dei presupposti per poter affrontare il tema, si conviene di rinviare la discussione ad una successiva e nuova fase contrattuale.

La presente nota per memoria ed impegno, per ambo le parti, della dichiarata disponibilità ad affrontare la discussione sulla revisione della struttura retributiva del personale con particolare riguardo al salario di risultato ed al lavoro straordinario con relativo compenso.

Le parti si impegnano altresì, nell’ambito della discussione sulla struttura retributiva, di riprendere in esame l’importo economico orario riservato dal presente contratto, al lavoro supplementare richiesto al personale con un rapporto ad orario ridotto.

2. Nota congiunta
Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale

Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego, il sistema degli incarichi dirigenziali unitamente alle norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema che, garantendo oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi, si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Analogo procedere è previsto per la carriera professionale che si articola su tre livelli di complessità.

Per favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi con le diverse tipologie di incarico che sono funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, la carriera professionale contribuisce ad una migliore qualità assistenziale e promuove lo sviluppo professionale della dirigenza sanitaria, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

Per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di un avviso di selezione interna.

Solo nel caso di carenza di specifiche professionalità di interesse dell’Azienda stessa, per poter affidare l’incarico a dirigenti provenienti da altre Aziende od Enti o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea, si procede alla selezione e reclutamento dello stesso nel rispetto delle procedure normative vigenti.

Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, l’Azienda Sanitaria effettua un colloquio con i candidati ed una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tiene conto:

  1. Delle valutazioni del collegio tecnico, di quelle dell’Organo Indipendente di Valutazione (OIV), della valutazione annuale dei risultati professionali conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati
  2. Dell’area e della disciplina o del profilo di competenza
  3. Delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente in riferimento alla professionalità descritta dall’incarico (conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, competenza documentata da eventuale casistica e/o certificazione, esperienza professionale già acquisita in precedenti incarichi in altre Aziende od Enti, esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, attività scientifica)

Per i primi due anni d’applicazione, al fine di favorire l’implementazione di questo nuovo sviluppo professionale nel sistema organizzativo aziendale, le parti convengono di costituire un Osservatorio aziendale congiunto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo stralcio, a cui sono demandati compiti istruttori d’approfondimento e di proposta in ordine alle risorse contrattualmente messe a disposizione ed ai criteri ed alle modalità d’ammissione degli aventi titolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il pieno coinvolgimento attraverso l’Osservatorio non sovverte le singole sfere di responsabilità e gli ambiti di autonomia decisionale di ciascun soggetto.

 

 

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ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
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ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
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ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
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ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
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ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
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ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
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ActionActionm'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
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ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionDisposizioni generali:
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)
ActionActionArt. 3 (Carriera professionale)
ActionActionArt. 4 (Requisiti minimi e criteri)
ActionActionArt. 5 (Norma generale)
ActionActionArt. 6 (Ulteriori possibilità di incarichi nell’ambito della carriera professionale)
ActionActionArt. 7 (Disposizioni di finanziamento)
ActionActionArt. 8 (Indennità incarico di natura professionale di alta specializzazione)
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10 (Rapporti di lavoro con impegno orario ridotto Part time)
ActionActionArt. 11 (Part time dirigenti titolari d’incarico)
ActionActionArt. 12 (Part time e libera professione)
ActionActionArt. 13 (Norme particolari)
ActionActionArt. 14 (Trattamento normativo ed economico del dirigente in part time)
ActionActionArt. 15 (Diritto sindacale all’informazione)
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActioni''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionr''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
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