1. Al/alla dirigente con rapporto ad impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare. La misura massima percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro part time concordato ed è calcolato con riferimento mensile, previsto dal contratto individuale del dirigente e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro part time di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione delle ore annualmente concordate.
- per lavoro supplementare si intende quell'orario aggiuntivo oltre il proprio orario di lavoro sino al raggiungimento del normale orario settimanale di lavoro di 40 ore, calcolato su base annua.
2. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà derivanti da concomitanti assenze di personale dirigente non prevedibili ed improvvise.
3. Qualora le ore di lavoro supplementari siano una costante rispetto al rapporto part time istituito, su richiesta del/della dipendente interessato, va valutata l’opportunità della modifica del rapporto part time precedentemente concordato.
4. Il dirigente/la dirigente può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute e familiari.
5. Il trattamento economico del/della dirigente in part time, se non diversamente disciplinato, è computato in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
La tariffa oraria lorda dell’ora di lavoro supplementare è fissata in euro 35,00.
Le ore di lavoro supplementare effettuate potranno essere recuperate secondo le modalità e le tempistiche stabilite a livello aziendale. 5)
In alternativa potrà esserne richiesta la liquidazione entro il 31/01 dell’anno successivo.
6. Nel rapporto di lavoro a impegno orario ridotto di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Esse sono consentite ai dirigenti per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
A domanda del dirigente/della dirigente, le ore effettuate possono essere compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Nei casi di part time verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni di guardia sono assicurati per intero nei periodi di servizio.