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n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009 1)
Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario del Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2005-2008, bienni economici 2005-2006 e 2007-2008
2

1)
Pubblicato nel B.U. 3 marzo 2009, n. 10.

Premessa

Gli sviluppi degli ultimi anni e mesi riguardanti, da un lato, le norme sull’orario di lavoro - in particolare nel comparto dei Servizi sanitari - e dall’altro, le sentenze giudiziarie nei diversi procedimenti fra le organizzazioni sindacali del personale medico e l’Amministrazione provinciale in merito all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici e dei veterinari e il riconoscimento di un’indennità per l’esercizio esclusivo dell’attività medica all’interno delle strutture ospedaliere – hanno reso necessaria una nuova regolamentazione generale, tenuto conto dell’attuale contratto collettivo.

Il passaggio da una situazione normativa pluriennale e consolidata del diritto del lavoro ad una regolamentazione sostanzialmente nuova crea una cesura che pone una serie di problemi all’atto di una concreta e corretta applicazione secondo le intenzioni delle parti contrattuali.

Per evitare possibili, erronee interpretazioni e prevenire una non corretta applicazione delle nuove disposizioni, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In particolare l’attenzione è focalizzata sul superamento della clausola di garanzia di cui agli articoli 53 e 54 del contratto collettivo 13 marzo 2003, come concordato ai sensi degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale, nonché sulla soppressione delle ore aggiuntive programmate di cui all’articolo 39 del citato contratto collettivo e sull’aumento dell’orario di lavoro settimanale da 38 a 40 ore.

L’orario aggiuntivo settimanale di 2 ore viene retribuito con un aumento dello stipendio base pari a 2/38. Il risultante trattamento economico di base riferito a 40 ore di lavoro settimanale è fissato all’articolo 12 del presente contratto.

A decorrere dalla data indicata nel contratto le ore aggiuntive programmate sono, come detto, soppresse.

Il corrispettivo per le ore aggiuntive soppresse – nella misura individuale spettante all’entrata in vigore della nuova regolamentazione (escluso l’eventuale aumento dovuto all’indennità di risultato) – è sostituito come segue:

  1. aumento del trattamento economico base per 2 ore settimanali aggiuntive nella misura di 2/38,
  2. aumento dell’indennità di posizione fissa per il corrispettivo di 2 ore o per un importo fisso per il personale assunto in servizio dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo del 13 marzo 2003,
  3. finanziamento, di regola, fino alla metà della neo-introdotta indennità di esclusiva.

La presente disciplina si applica anche al personale medico e veterinario che, all’entrata in vigore della stessa, non disponga di ore aggiuntive programmate. Il corrispettivo del compenso orario è stabilito virtualmente sulla base dell’inquadramento personale nell’assetto retributivo attuale.

Un eventuale importo residuo per le ore aggiuntive programmate soppresse, che non sia già stato utilizzato o esaurito alla luce di quanto qui esposto, sarà liquidato in forma di indennità personale.

Il presente contratto collettivo riporterà in allegato situazioni esemplificative per consentire una migliore comprensione e garantire l’aiuto necessario nella fase di applicazione del regolamento finalizzato al superamento della clausola di garanzia e all’abolizione delle ore aggiuntive programmate.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente contratto collettivo contiene le disposizioni contrattuali sia di livello intercompartimentale che di livello di comparto e viene applicato al personale dell'area medica e medico veterinaria del Servizio Sanitario Provinciale, di seguito denominato "personale medico".

Art. 2 (Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto)

(1)  Il trattamento giuridico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2008. Il trattamento giuridico del presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo.

(2)  Il trattamento economico del presente contratto riguarda i periodi (biennio economico)1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2006 e 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008. Il trattamento economico acquisito rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

(3)  Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare tre mesi prima della scadenza del periodo contrattuale le proposte per il rinnovo del contratto. L’Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive avvia le contrattazioni in tempo utile e con spirito costruttivo. Nell'arco dei tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto e fino ad un mese successivo a tale scadenza le organizzazioni sindacali si impegnano a non indire scioperi o altre azioni di lotta per il rinnovo del contratto. Nel caso in cui entro un mese dalla scadenza del contratto non si raggiunga un accordo per il rinnovo dello stesso, le parti sono libere di intraprendere iniziative per il sostegno delle loro richieste.

(4)  In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, al personale di cui all'articolo 1 si applica il contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005 - 2008 del 12 febbraio 2008. Non trovano applicazione i seguenti articoli: 26, 36, 71 - 87. Al personale medico è estesa anche la disciplina dei futuri contratti collettivi intercompartimentali che non riguardano materie già disciplinate dal contratto collettivo per il personale medico, salva disdetta presentata dalle organizzazioni sindacali, rappresentative a livello di contrattazione intercompartimentale medica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo contratto intercompartimentale nel Bollettino Ufficiale della Regione. A tali fini la disdetta è valida se presentata con l'adesione delle organizzazioni sindacali che rappresentano tra quelle rappresentative il 50 per cento più uno del personale . La stessa facoltà spetta alla parte pubblica.

Titolo II
Aumenti retributivi generali

Art. 3 (Aumento degli stipendi nel biennio economico 2005-2006 e biennio economico 2007-2008)

(1)  Con decorrenza 1° luglio 2005 i seguenti elementi retributivi sono aumentati del 2,1 per cento:

  1. stipendio di livello,comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale,
  2. l’indennità per l’uso della lingua ladina,
  3. l’indennità di specificità medica e veterinaria,
  4. l’indennità di posizione fissa.

(2)  Con decorrenza 1° luglio 2006 gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentati del 2,0 per cento.

(3)  Con decorrenza 1° luglio 2007 gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentati del 2,3 per cento.

(4)  Con decorrenza 1° luglio 2008 gli elementi retributivi di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentati del 3,8 per cento.

Art. 4 (Aumento dell’indennità integrativa speciale)

(1)  L’indennità integrativa speciale annua lorda, è determinata come segue:

  1. con decorrenza dal 1 luglio 2005: 9.396,68 Euro,
  2. con decorrenza dal 1 luglio 2006: 9.584,61 Euro,
  3. con decorrenza dal 1 luglio 2007: 9.805,06 Euro,
  4. con decorrenza dal 1 luglio 2008: 10.177,65 Euro.

Art. 5 (Effetti degli aumenti stipendiali)

(1)  I benefici economici risultanti dall’applicazione degli articoli 3 e 4 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale medico comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

(2)  Gli aumenti stipendiali di cui all’articolo 3 e 4 del presente contratto trovano applicazione per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore dello stesso.

(3)  Salva diversa disposizione, gli aumenti stipendiali di cui all’articolo 3 del presente contratto hanno effetto dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore dello stesso, su tutti gli elementi retributivi per la cui quantificazione le vigenti disposizioni rinviano allo stipendio di livello.

Titolo III
Nuovo assetto normativo

Capo I

Art. 6 (Orario di lavoro)

Preambolo: La nuova regolamentazione dell’orario di lavoro è orientata ad una maggiore flessibilità nell’articolazione dello stesso, salvaguardando i diritti del personale medico in termini di orario e riposi adeguati.

(1)  Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

(2)  È garantita, di norma, la copertura del servizio giornaliero dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario e nei giorni non lavorativi la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia medica e/o dalla pronta disponibilità medica, con regolamentazione da stabilirsi previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

(3)  Nel rispetto delle disposizioni sull’orario di servizio e sull’orario di apertura al pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale medico è definita dall’ Azienda Sanitaria, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali rappresentative nei modi previsti dall’articolo 7, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008.

(4)  La durata media dell’orario di lavoro del personale medico di regola non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale limite può essere derogato previo consenso del personale medico interessato. In considerazione della necessità di programmare l’attività del personale medico su periodi ampi e in maniera tale da garantire la continuità ai servizi, il periodo di riferimento è di 12 mesi. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto di ricevere, semestralmente e previa richiesta, le informazioni relative all’applicazione del presente comma.

(5)  Il personale medico fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore.

(6)  Nell’ipotesi di sopravvenute emergenze il riposo giornaliero di 11 ore può essere ridotto, salvo il diritto alla fruizione di un successivo ed equivalente riposo compensativo. La stessa facoltà può essere esercitata anche nei confronti del riposo giornaliero a causa dell’interruzione dello stesso in seguito a chiamata in servizio effettivo durante il periodo di reperibilità. In questo caso va comunque considerata utile, ai fini della propria ed altrui sicurezza, la concessione di un periodo di congruo riposo per il necessario recupero psico-fisico. Le modalità di fruizione del riposo compensativo sono concordate a livello aziendale con le Organizzazioni sindacali.

(7)  Qualora l’organizzazione del lavoro lo richieda e previo consenso del medico, in caso di combinazione del servizio attivo ordinario con il servizio di guardia, il turno di lavoro può protrarsi fino ad un massimo di 20 ore. Esclusivamente in caso di servizio di doppia guardia il turno di lavoro può protrarsi fino a 24 ore. Tali limiti, rispettivamente di 20 e di. 24 ore, sono aumentabili fino a 30 minuti per le consegne. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il riposo giornaliero deve essere usufruito immediatamente dopo il servizio. 2)

(8)  Il dipendente ha diritto per ogni periodo di sette giorni ad un riposo di ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, e può essere cumulato con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

(9)  Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa non retribuito, le cui modalità e la cui durata sono stabilite a livello aziendale, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

(10)  A livello aziendale possono essere concordate ulteriori deroghe ai sensi della normativa vigente.

(11)  L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale medico è accertata con controlli di tipo automatico. In casi particolari l’azienda definisce modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

2)
Vedi anche l’art. 30, comma 1, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale, area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale di data 24.07.2018.

Capo II
Attività libero professionale

Sezione I

Art. 7 (Libera professione intramuraria)   delibera sentenza

(1)  Il personale medico che opta per il rapporto di lavoro esclusivo può scegliere se esercitare o meno l’attività libero-professionale intramuraria.

(2)  L’attività libero-professionale intramuraria autorizzata dall’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano, è esercitata nei limiti e con le modalità previste nel Piano aziendale ai sensi dell’articolo 1/ter della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche.

Sezione II

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 14.09.1998 - Personale del servizio sanitario provinciale area dirigenziale - incentivazione della produttività - applicazione differenziata non viola il principio dell'omogeneizzazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 16.03.1996 - Sanitari U.S.L. - attività libero professionale - applicabilità della normativa provinciale

Art. 8 (Libera professione extramuraria)   delibera sentenza

(1)  Il personale medico inquadrato nella fascia funzionale A può optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e cioè per l’attività libero professionale extramuraria ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche.

(2)  Le domande per il passaggio al rapporto non esclusivo, così come le revoche dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e producono effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

(3)  L’eventuale rapporto di lavoro non esclusivo comporta comunque per i dirigenti di cui al comma 1, la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

(4)  L'incarico di direzione di struttura semplice o complessa, eventualmente ricoperto dal personale medico che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, può essere revocato da parte del Direttore Generale dell'Azienda.

(5)  Per la durata del rapporto di lavoro non esclusivo, al rispettivo personale medico, oltre ad essere inibita l’attività libero-professionale intramuraria, non compete l’indennità di esclusività e l’indennità di risultato.

Sezione III

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 14.09.1998 - Personale del servizio sanitario provinciale area dirigenziale - incentivazione della produttività - applicazione differenziata non viola il principio dell'omogeneizzazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 16.03.1996 - Sanitari U.S.L. - attività libero professionale - applicabilità della normativa provinciale

Art. 9 (Contrattazione aziendale)

(1)  Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 7 e 8 del presente contratto, sono demandate alla contrattazione aziendale eventuali ulteriori discipline concernenti l’esercizio della libera professione.

Capo III

Art. 10 (Rapporto tra l’INAIL ed il personale medico)

(1)  Ferme restando le prestazioni mediche che rientrano comunque nell’attività istituzionale, con l’entrata in vigore del presente contratto, il personale medico è autorizzato durante il proprio orario di servizio a redigere per l’Istituto INAIL delle certificazioni a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

(2 )  Per la compilazione dei certificati, al personale medico compete il compenso stabilito dall’INAIL che versa il dovuto all’Azienda sanitaria.

(3)  L’Azienda sanitaria recupera il tempo materialmente impiegato dai medici per la compilazione del modulo nella misura di 5 minuti per certificato e trattiene, quale indennizzo, il 20 per cento dell’importo liquidato dall’INAIL.

(4)  Fermi restando gli avvenuti versamenti da parte dell’INAIL, il pagamento delle quote spettanti ai singoli medici aventi diritto avviene, di norma, a conguaglio nell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione.

Capo IV

Art. 11 (Struttura retributiva)

(1)  La retribuzione del personale medico è articolata in trattamento fondamentale, trattamento di posizione e trattamento accessorio.

(2)  Trattamento fondamentale:

  1. stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale,
  2. indennità integrativa speciale,
  3. indennità per l'uso della lingua ladina,
  4. indennità di specificità medica e veterinaria,
  5. indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva,
  6. assegno individuale di cui all’articolo 17 del presente contratto,
  7. assegno ad personam di cui all’articolo 21, comma 4 del presente contratto.

(3)  Trattamento di posizione:

  1. indennità di dirigente sostituto di direttore,
  2. indennità di funzione.

(4)  Trattamento accessorio:

  1. indennità di alta specializzazione ( ex indennità individuale di cui all’articolo 36 del contratto collettivo 13 marzo 2003),
  2. retribuzione di risultato,
  3. compenso per lavoro straordinario,
  4. indennità di pronta disponibilità ,
  5. indennità per il servizio festivo e notturno,
  6. indennità per il rischio radiologico,
  7. indennità di ufficiale di polizia giudiziaria.

(5)  L’indennità di esclusività di cui all’articolo 18 del presente contratto costituisce un elemento distinto della retribuzione.

(6)  Al personale medico, ove spettante, è corrisposto anche l’assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modifiche.

(7)  Al personale medico è, inoltre, corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui al comma 2, esclusa la lettera g), e comma 3, tenendo conto delle modalità di calcolo indicate all’articolo 16, comma 3 ed all’articolo 17, commi 2 e 4. Al personale medico assunto o che cessi dal servizio nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

(8)  La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e ricorrenti avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il giorno lavorativo precedente. La tredicesima mensilità è di norma corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, il 18 dicembre ovvero, qualora questo sia non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, salva diversa regolamentazione a livello decentrato.

Titolo IV
(Nuovo trattamento economico del personale medico)

Capo I

Art. 12 (Livelli retributivi e stipendi relativi)

(1)  Lo stipendio annuo lordo iniziale è determinato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto come segue:

  • a)  Ruolo unico, fascia funzionale B:
    • -  livello inferiore: 23.244,58 Euro
    • -  livello superiore: 29.897,17 Euro
  • b)  Ruolo unico, fascia funzionale A:
    • -  livello inferiore: 28.790,37 Euro
    • -  livello superiore: 37.030,17 Euro.

Art. 13 (Progressione professionale)

(1)  La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali nella misura del sei per cento, computata sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale medico, tenuto conto anche delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza ed esperienza professionale all’interno della qualifica funzionale di appartenenza.

(2)  Nell’ambito del ruolo unico il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, che deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell’arco degli anni di servizio nel livello inferiore.

(3)  La progressione economica nel livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale medico, tenuto conto dell’esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento e della valutazione annuale di cui all’articolo 19 del contratto collettivo 13 marzo 2003.

(4)  Le classi e gli scatti di stipendio nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

(5)  La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica anche al personale medico con rapporto di lavoro a tempo determinato.

(6)  In caso di valutazione non soddisfacente il personale medico rimane inquadrato nella classe o nello scatto del livello retributivo in godimento fino a quando non avvenga una valutazione soddisfacente alla fine del prossimo o di uno dei successivi bienni.

Capo II

Art. 14 (Indennità per l’uso della lingua ladina)

(1)  Il personale medico assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località, percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione professionale, riduzione, sospensione o ritardo. Essa, ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento dello stipendio mensile di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale. Presupposto per percepire l'indennità è il possesso del patentino di trilinguismo.

Art. 15 (Indennità di specificità medica e veterinaria) 3)

(1)  A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto al personale medico è corrisposta l'indennità di specificità medica e veterinaria, attribuita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 29 del contratto collettivo 13 marzo 2003, nella misura indicata nel seguente comma 2. Essa è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità.

(2)  Sono determinati i seguenti importi annui lordi:

  1. 4. 747,44 Euro per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con meno di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A,
  2. 9. 494,88 Euro per il personale medico inquadrato nel ruolo unico di fascia funzionale A con più di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A,
  3. 10. 127,87 Euro per il personale medico con più di 15 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A,
  4. 13. 292,83 Euro per i direttori di struttura complessa e responsabili di dipartimento o area.

(3)  Al personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale B, spetta l'indennità di cui al presente articolo nella misura prevista dall’articolo 29, comma 3, del contratto collettivo 13 marzo 2003.

3)
Vedi anche l’art. 30, comma 1, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale, area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale di data 24.07.2018.

Art. 16 (Indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva)

(1)  Viene definita indennità di posizione storica quella già percepita alla data di entrata in vigore del presente contratto. Essa viene corrisposta nella medesima misura e con le medesime modalità al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, anche in vigenza del nuovo contratto collettivo.

(2)  Per il personale medico assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto sono fissati i seguenti importi annui:

  1. per il personale medico inquadrato nella fascia funzionale A: 14.370,17 Euro,
  2. per il personale medico inquadrato nella fascia funzionale B: 11.569,18 Euro.

(3)  Al personale medico che alla data di entrata in vigore del presente contratto beneficia delle disposizioni di cui all’articolo 54 del contratto collettivo 13 marzo 2003 o che alla stessa data si trova comunque in servizio, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella misura dell’importo pari a due ore aggiuntive programmate individualmente percepito alla data di entrata in vigore del presente contratto. Detta indennità, decurtata del rateo della 13ma mensilità, sarà corrisposta per 13 mensilità.

(4)  Il personale medico con rapporto di lavoro part-time e il personale assente per maternità o congedo parentale, in servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo 13 marzo 2003, percepisce, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva in misura pari all’importo di due ore aggiuntive programmate calcolata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.

(5)  Per i direttori di struttura complessa la tariffa di un’ora aggiuntiva programmata ai fini della determinazione dell’indennità di posizione fissa aggiuntiva è pari a 218,00 Euro.

(6)  Al personale medico assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A o passato dalla fascia funzionale B in fascia funzionale A del ruolo unico dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo del 13 marzo 2003, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella seguente misura:

  1. fascia funzionale “A” euro 7.200,00 annuo,
  2. fascia funzionale “B” euro 1.750,00 annuo.

(7)  Nel caso di passaggio del personale di cui al comma 6 dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A, l’indennità è dovuta nella misura di cui al comma 6, lettera a), con perdita di ogni parte economica risultante dalla ex indennità per ore aggiuntive programmate, inclusa l’eventuale indennità ad personam di cui all’articolo 54, comma 6, del contratto collettivo 13 marzo 2003.

(8)  Al personale medico part-time, al personale in maternità o in congedo parentale, assunto dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo 13 marzo 2003, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella misura di cui al comma 6 del presente articolo.

(9)  Per il personale part-time, in maternità o in congedo parentale, ferma restando la base di calcolo, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva corrisposta è ridotta in proporzione all’orario di lavoro prestato ovvero agli emolumenti percepiti durante l’assenza per maternità o congedo parentale.

(10)  L'indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.

(11)  L’indennità di posizione fissa aggiuntiva, che viene istituita con il presente contratto ai fini di superare la previgente disciplina della prestazione e retribuzione delle ore aggiuntive programmate (“plusorario”) ex articolo 39 del contratto collettivo 13 marzo 2003 e per superare la clausola di garanzia ex articoli 53 e 54 del contratto collettivo 13 marzo 2003, non è assoggettata agli aumenti generali della retribuzione fondamentale o di parti di essa, che in futuro verranno applicati.

(12)  Per gli esempi esplicativi relativi all’applicazione del presente articolo si rinvia agli allegati A – B – C - D.

Art. 17 (Assegno individuale)

(1)  Per il personale medico di cui all’articolo 16, commi 3 e 4, l’importo erogato a titolo di ore programmate aggiuntive prima dell’entrata in vigore del presente contratto, depurato di due ore aggiuntive programmate che finanzieranno la nuova indennità di posizione fissa aggiuntiva (articolo 16, comma 3) viene così determinato e trasformato in assegno individuale:

valore delle restanti ore aggiuntive meno il 50 per cento della nuova indennità di esclusività fissata nelle misure previste al comma 3 dell’articolo 18, meno 2/38 del nuovo stipendio di livello comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale.

(2)  Il risultato dell’operazione di cui al comma 1 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e non verrà riassorbito dai futuri incrementi economici.

(3)  Per il personale medico assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A o passato dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A del ruolo unico dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo 13.03.2003, titolare di ore aggiuntive, il nuovo assegno individuale, se spettante, viene così determinato:

importo erogato a titolo di ore aggiuntive programmate meno il 50 per cento dell’indennità di esclusività meno 2/38 del nuovo stipendio di livello comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale meno l’indennità di posizione fissa aggiuntiva (articolo 16, comma 6).

(4)  Il risultato dell’operazione di cui al comma 3 costituirà il nuovo assegno individuale che non sarà assoggettato ai futuri aumenti generali della retribuzione fondamentale. Detto assegno, decurtato del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposto per 13 mensilità e verrà gradualmente riassorbito per intero dai previsti aumenti individuali, nella misura del 50 per cento dello spettante, derivanti dalla progressione professionale di cui all’articolo 13 del presente contratto.

(5 )  Per gli esempi esplicativi relativi all’applicazione del presente articolo si rinvia agli allegati A – C - D.

Art. 18 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro)

(1)  In concomitanza con la nuova disciplina dell’attività libero professionale del personale medico è istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto collettivo, l’indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.

(2)  L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali.

(3)  L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nei seguenti importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità:

  • a)  Dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa: 16.523,52 Euro,
  • b)  Dirigenti medici, inquadrati nella fascia funzionale A, con esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) :
    • -  superiore a quindici anni 12.394,97 Euro,
    • -  tra cinque e quindici anni 9.094,81Euro,
    • -  sino a cinque anni 2.253,30 Euro;
  • c)  Dirigenti medici inquadrati nella fascia funzionale B 390,00, Euro.

(4)  L’esperienza professionale di cui al comma 3, lettera b), è quella maturata alla data del primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto. Ai fini dello stesso comma è considerata quale esperienza professionale anche quella maturata in strutture di servizi sanitari pubblici e/o in cliniche universitarie dell’Unione europea con rapporto di lavoro subordinato in qualità di medico specialista nella disciplina.

(5)  In sede di prima applicazione del presente contratto, agli effetti della determinazione degli importi spettanti al singolo dirigente medico e veterinario, si tiene conto dell’intera anzianità di servizio svolto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia in fascia funzionale A che in fascia funzionale B.

(6)  Ai dirigenti assunti dopo l’entrata in vigore del presente contratto, che hanno conseguito la specializzazione nella disciplina di inquadramento, viene riconosciuta, ai soli fini della progressione dell’indennità di esclusività, un’anzianità convenzionale nella misura del 50 per cento della durata legale della formazione specialistica fino ad un massimo di 3 anni. Tale beneficio non si applica a coloro che hanno conseguito la specializzazione totalmente o parzialmente in costanza di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 19 (Indennità di funzione dei direttori di struttura complessa)

(1)  Ai direttori di struttura complessa, di presidio ospedaliero o di aree territoriali spetta per la durata dell’incarico, in aggiunta al trattamento economico maturato, un’apposita indennità di funzione annuale.

(2)  Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello inferiore del ruolo unico, fascia funzionale A. L’indennità spetta per 13 mensilità, viene corrisposta mensilmente ed assorbe l’attuale specifico trattamento economico di cui alla legge provinciale del 19 dicembre 1994, n. 13.

(3)  Alle strutture complesse, presidi ospedalieri e aree territoriali viene attribuito un coefficiente compreso tra il 1,3 ed il 1,9. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 2,5.

(4)  L’indennità di funzione è gradualmente trasformata in assegno personale, quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale nella misura del 5 per cento per ogni anno di godimento dell’indennità. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.

(5)  I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

(6)  Ai fini della corresponsione dell’indennità di funzione ai direttori di struttura complessa ed ai responsabili di dipartimento, presidio ospedaliero o area, è istituito, a partire dall’anno 2009, un fondo di Euro 8.762.000,00, oneri sociali inclusi.

Nota a verbale: Il fondo di cui al comma 6 del presente articolo è così determinato: somma dell’indennità di funzione al 1 luglio 2008: € 7.958.442,23, aumento di 2/38 per aumento dell’orario di lavoro da 38 a 40 ore settimanali € 418.865,38, + aumento del 5% concordato in sede di contrattazione € 385.080,81, meno arr.€ 388,41

Art. 20 (Indennità di sostituto direttore di struttura complessa)

(1)  Ai sostituti direttori di struttura complessa spetta un’indennità corrispondente fino al 20 per cento dell’indennità di funzione percepita dal direttore della struttura complessa. L’indennità spetta per 13 mensilità.

(2)  In caso di assenza o di impedimento del direttore titolare l’indennità di funzione dirigenziale spetta al dirigente sostituto con decorrenza dal 46° giorno di assenza o di impedimento. A tale fine il titolare è considerato assente anche qualora venga incaricato a dirigere un’altra struttura dirigenziale, anche a titolo temporaneo, con contestuale esonero dalla direzione della struttura di cui risulta titolare.

(3)  L’indennità di cui al comma 1 non spetta ai dirigenti sostituti di struttura complessa, cui compete, a causa dell’assenza prolungata del titolare, la relativa indennità di funzione.

(4)  L’indennità di funzione è gradualmente trasformata in assegno personale, quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale nella misura del 5 per cento per ogni anno di godimento dell’indennità. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.

(5)  I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata vigore del presente contratto.

Art. 21 (Indennità di funzione dei responsabili di struttura semplice)

(1)  Ai responsabili di strutture semplici spetta per la durata dell’incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un’apposita indennità di funzione annuale.

(2)  Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore del ruolo unico di fascia funzionale A. Essa spetta per 13 mensilità e viene corrisposta mensilmente.

(3)  I coefficienti attribuiti alle strutture semplici alla data di entrata in vigore del presente contratto vengono adeguati ai nuovi coefficienti compresi fra lo 0,375 e lo 0,675. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 0,9. A tale fine i coefficienti in essere vengono moltiplicati per il coefficiente 0,75.

(4)  Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo del 13 marzo 2003, al quale è stata assegnata la funzione di sostituto direttore di struttura complessa o la direzione di una struttura semplice oppure un’indennità individuale, in caso di revoca o mancato rinnovo della rispettiva assegnazione, viene corrisposto un assegno ad personam non riassorbibile nella misura della corrispondente indennità percepita al valore della stessa al 1 settembre 2002 ridotto dell’effettivo aumento stipendiale ottenuto con l’assegnazione della medesima, calcolato alla data del 01 settembre 2002. Per gli esempi esplicativi relativi all’applicazione del presente comma si rinvia all’allegato C.

(5)  I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

(6)  In caso di rinuncia da parte del personale medico alla direzione di una struttura semplice, alla funzione di sostituto direttore di struttura complessa oppure di rinuncia all’indennità di alta specializzazione (ex indennità individuale) nel periodo di cui all’articolo 2 comma 1, e nel caso in cui, lo stesso, dopo l’entrata in vigore del presente contratto ottenga un nuovo incarico o l’attribuzione dell’indennità di alta specializzazione, l’importo di cui all’articolo 17, comma 1, è assorbito dalla rispettiva indennità di funzione o indennità di alta specializzazione.

(7)  L’indennità di funzione spettante ai responsabili di struttura semplice con incarico alla data di entrata in vigore del presente contratto è gradualmente trasformata in assegno personale, quale distinto elemento fisso e ricorrente di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale, con effetto dal 1 gennaio 2005, nella misura del 5 per cento per ogni anno di godimento dell’indennità. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.

Art. 22 (Indennità per il servizio festivo) 4)

(1)  Le fasce orarie per le quali spetta l’indennità sono determinate come segue:

  1. giorno intero dalle ore 0 alle ore 24
  2. mezza festività – mattina dalle ore 0 alle ore 12
  3. mezza festività – pomeriggio dalle ore 12 alle ore 24.

(2)  Per ogni ora di lavoro festivo (domeniche/festività) spetta la seguente indennità:

  1. con decorrenza 1 maggio 2005: 2,29 Euro,
  2. dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo: 3,50 Euro.

(3)  Per la presenza in servizio, indipendentemente dalla durata, spetta comunque la seguente indennità di quota unica:

  1. pari a 5,16 Euro a decorrere dal 1 maggio 2005,
  2. pari a 7,00 Euro a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

(4)  L’indennità per lavoro festivo viene corrisposta per il seguente tipo di lavoro attivo:

  1. servizio ordinario
  2. chiamate in reperibilità
  3. lavoro straordinario.
4)
Vedi anche l’art. 30, comma 1, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale, area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale di data 24.07.2018.

Art. 23 (Indennità per il servizio notturno) 5)

(1)  Ai fini della determinazione dell’indennità la fascia oraria del lavoro notturno inizia alle ore 20 e termina alle ore 7 del giorno successivo.

(2)  Per ogni ora di lavoro notturno spetta la seguente indennità:

  1. con decorrenza 1 maggio 2005: 2,86 Euro,
  2. dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo: 4,00 Euro;

(3)  L’indennità per lavoro notturno è corrisposta per il lavoro attivo del seguente tipo:

  1. servizio ordinario
  2. chiamate in reperibilità
  3. lavoro straordinario.

(4)  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, le parti si impegnano ad aprire una contrattazione aziendale al fine di individuare quei reparti e/o servizi, nei quali particolari condizioni lavorative appesantiscono, in tutto o in parte, l'orario di lavoro notturno. Nei reparti e/o servizi, il cui periodo lavorativo individuato dalla contrattazione aziendale viene considerato particolarmente pesante, l'indennità di cui al comma 2 è aumentata fino a 6,00 Euro.

5)
Vedi anche l’art. 30, comma 1, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale, area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale di data 24.07.2018.

Art. 24 (Indennità di ufficiale di polizia giudiziaria)

(1). A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, nella misura del 5 per cento dello stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, a condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’articolo 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’articolo. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.

(2)  L’indennità di ufficiale di polizia giudiziaria cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 25 (Indennità di risultato)

(1)  A decorrere dal 1° gennaio 2009 al personale medico viene corrisposta un'indennità di risultato annuale nella misura massima del 22 per cento dello stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità per l’uso della lingua ladina, dell’indennità di specificità medica e veterinaria, dell’indennità di posizione fissa storica e del trattamento di posizione annui in godimento, esclusa la 13a mensilità. All'inizio dell'anno l'azienda assegna alle singole strutture dirigenziali il rispettivo fondo per l'indennità di risultato sulla base degli obiettivi, dei programmi e progetti preventivamente concordati.

(2)  La misura dell'indennità di risultato del singolo viene concordata all'inizio dell'anno di riferimento tra il personale medico ed il preposto competente, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 19 del contratto collettivo 13 marzo 2003 nonché, in particolare:

  1. della quantità e complessità dei programmi, progetti e obiettivi concordati all'inizio dell'anno;
  2. della gestione di ulteriori particolari compiti se non già appositamente retribuiti;
  3. del grado di miglioramento di standards di qualità e grado di soddisfazione dell'utenza;
  4. dell'esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione.

(3)  In caso di valutazione soddisfacente rispetto al raggiungimento degli obiettivi concordati, ai dirigenti sanitari, per la durata del presente contratto, viene garantita un'indennità dell' 8 per cento del trattamento di cui al comma 1. Per la valutazione dei responsabili di struttura semplice, direttori di struttura complessa, di dipartimento, di presidio ospedaliero o di area nonché dei direttori sostituti si tiene conto anche dell'espletamento dei compiti dirigenziali.

(4)  Al personale medico viene corrisposto un acconto mensile del 70 per cento della retribuzione di risultato concordata ed il relativo conguaglio viene effettuato, previa verifica, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Qualora al momento della verifica annuale il risultato non fosse raggiunto o fosse raggiunto soltanto in parte l'azienda provvederà a recuperare la parte non spettante.

(5)  Ai fini dell’assegnazione dell’indennità di risultato di cui al presente articolo, all’Azienda Sanitaria sono assegnati due appositi fondi, uno per il personale medico, corrispondente all’ 11,8 per cento ed uno per i direttori di struttura complessa ed ai responsabili di dipartimento, corrispondente al 15 per cento dello stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità per l’uso della lingua ladina, dell’indennità di specificità medica e veterinaria, dell’indennità di posizione fissa storica e del trattamento di posizione annui in godimento, esclusa la 13ma mensilità, corrisposto al personale medico nell’anno che precede quello in cui è corrisposta l’indennità di risultato. Tali fondi sono aumentati degli oneri sociali.

Capo III

Art. 26 (Lavoro straordinario)

(1)  Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 6 del presente contratto collettivo.

(2)  ) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente e per iscritto autorizzato dal dirigente responsabile.

(3)  Le ore straordinarie possono essere utilizzate per far fronte ai seguenti servizi o prestazioni:

  1. servizio effettivo in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità,
  2. altre effettive esigenze di servizio di carattere eccezionale.

(4)  Le ore di lavoro straordinario remunerate prestate dal personale medico non possono individualmente superare 250 ore all’anno.

(5)  Le ore straordinarie devono essere prioritariamente recuperate. Qualora tale recupero non fosse possibile a causa di eccezionali esigenze di servizio debitamente documentate, le stesse vengono pagate. Le modalità di recupero o pagamento vengono definite nell’accordo degli obiettivi annuali tra il personale medico interessato ed il superiore preposto. In alternativa al pagamento delle ore straordinarie il personale medico interessato può richiedere il loro accreditamento sulla banca ore.

(6)  La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l’indennità integrativa speciale per il coefficiente 165.

(7)  Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario si tiene conto del trattamento di posizione attribuito, compresa l’indennità di dirigente sostituto di direttore, salvo il rispetto dei seguenti limiti massimi:

  1. compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti,
  2. coefficiente massimo di indennità di funzione: 1,9.

(8)  La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il compenso orario di cui ai commi 6 e 7 del 30 per cento.

(9)  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

Capo IV

Art. 27 (Disposizione per il personale medico veterinario)

(1)  Per garantire la raggiungibilità continua, l’Azienda mette a disposizione al personale medico veterinario un telefono cellulare. Inoltre viene concesso un’indennità mensile di 150,00 Euro per le comunicazioni di servizio ed ulteriori spese di servizio.

(2)  Per l’utilizzazione della propria autovettura per viaggi di servizio trovano applicazione le norme vigenti per il personale della Provincia.

Titolo V

Capo I

Art. 28 (Disposizioni di finanziamento)

(1)  A partire dall’anno 2009 sono istituiti i seguenti fondi provinciali annui:

  1. per la della corresponsione del compenso del trattamento di posizione ai responsabili di strutture semplici ed ai sostituti direttori di struttura complessa: Euro 5.217.000,00, oneri sociali inclusi,
  2. per la corresponsione dell’indennità di alta specializzazione (ex indennità individuale di cui all’articolo 36 del contratto collettivo 13 marzo 2003) : Euro 1.124.000,00, oneri sociali inclusi.

(2)  Eventuali risorse residue dei fondi istituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell’ articolo 19, comma 6 del presente contratto vanno ad aumentare il fondo di retribuzione di risultato. Economie derivanti dal riordino di strutture complesse o semplici non confluiscono nel predetto fondo ma costituiscono risparmio aziendale.

Art. 29 (Norma transitoria)

(1)  Le parti s’impegnano a rivedere e definire consensualmente la parte normativa del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2009.

Art. 30 (Evaluazione dei risultati applicativi del contratto)

(1)  Otto mesi dopo l'entrata in vigore del presente contratto le parti contrattuali si confrontano sullo stato di applicazione dello stesso e sulla corrispondenza dei risultati reali con le volontà contrattuali.

Art. 31 (Ulteriori disposizioni)

(1)  Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a cura

dell'Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive, previa informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie.

(2)  Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 21 del contratto collettivo 13 marzo 2003, è aggiunta la seguente:

“ k) per revoca da parte del Direttore Generale dell’Azienda nel caso previsto all’articolo 8, comma 4 del contratto collettivo del 17.02.2009”

Art. 32 (Allegati)

(1)  Gli allegati A – B – C - D formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Capo II

Art. 33 (Disapplicazioni ed abrogazione di norme)

(1)  Con l’entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso non trovano applicazione le clausole incompatibili con il medesimo, tra cui in particolare i seguenti articoli del contratto collettivo 13 marzo 2003:

  • a)  articolo 6 – Orario di lavoro
  • b)  articolo 37, comma 2
  • c)  articolo 38 – retribuzione di risultato
  • d)  articolo 39 – prestazione e retribuzione delle ore aggiuntive programmate
  • e)  articolo 43 – lavoro straordinario
  • f)  articolo 45, comma 17 - Triangulum
  • g)  articolo 52 – Attività libero professionale
  • h)  articolo 53 – aumento di stipendio garantito
  • i)  articolo 54 – prestazione di ulteriori ore aggiuntive; aumento garantito dell’indennità di risultato; orario di lavoro.
  • k)  articolo 55 – disposizioni di finanziamento

(2)  E’ abrogato il comma 13 dell’articolo 1bis della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10.

Dichiarazione congiunta a verbale:

Riguardo al tema "turni logoranti", le parti esprimono la volontà che con il prossimo contratto si debba giungere ad una disciplina omogenea, nel rispetto degli indirizzi previsti nelle norme di legge provinciali e nazionali e in conformitá a quanto disciplinato per la generalità del personale del Servizio sanitario provinciale.

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