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k) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 241)
Regolamento in materia edilizia

1)
Pubblicato nel B.U. 2 luglio 2020, n. 27.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento in materia edilizia è emanato in esecuzione dell’articolo 21, comma 3, lettere a), b) e d) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, di seguito denominata “Legge”.

Art. 2 (Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni)

(1) Ai fini del presente regolamento e, in attuazione dell’articolo 52, comma 4, lettera f), della Legge, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici valgono le seguenti definizioni:

a) Superficie territoriale e superficie reale

Per superficie territoriale si intende la superficie di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

Per superficie reale si intende un'area geografica determinata in base a una misurazione.

b) Indice di edificabilità territoriale

L’indice di edificabilità territoriale (anche densità edilizia) indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa superficie territoriale.

c) Superficie fondiaria

Per superficie fondiaria si intende la superficie reale destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per le dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti, e al netto delle superfici già asservite ad altre costruzioni. La superficie fondiaria è determinata al momento dell’entrata in vigore del primo piano urbanistico ovvero del piano comunale introduttivo dell’indice di edificabilità territoriale, tenendo conto degli edifici esistenti.

d) Indice di edificabilità fondiaria

L’indice di edificabilità fondiaria indica il rapporto (m³/m²) tra la volumetria fuori terra e la relativa superficie fondiaria.

e) Sedime

Per sedime si intende l’impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso nell’area di pertinenza.

f) Carico urbanistico

Per carico urbanistico si intende il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità̀ e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

g) Volumetria – Superficie lorda – Altezza lorda di piano

Per volumetria lorda si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) senza esclusione di alcuno spazio.

La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.

La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come volumetria fuori terra, a meno che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).

La volumetria ai sensi dell’articolo 17, comma 5, e dell’articolo 37, comma 4, della Legge è da considerarsi come volumetria fuori terra.

La volumetria dell’edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).

Per altezza lorda del piano si intende l’altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerati volumetria i sottotetti con un’altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.

Per volumetria fuori terra si intende il volume dell’edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.

Per volumetria interrata si intende il volume dell’edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.

Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell’altezza media (superficie delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.

Salvo diversa disposizione del piano paesaggistico, nelle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge, è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all’edificio esistente o da realizzare. Il volume interrato non può eccedere il 20 per cento della volumetria fuori terra dell’edificio esistente – nel calcolo non è compresa la volumetria interrata esistente – e deve essere realizzato sotto l’edificio o in aderenza al medesimo.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.

I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare ex novo. 2)

h) Superficie coperta

Per superficie coperta si intende la superficie risultante dalla proiezione verticale del perimetro esterno dell’edificio fuori terra sul piano orizzontale.

Il profilo esterno è determinato dalle murature perimetrali, compresi gli elementi in aggetto che costituiscono volumetria, i porticati, le tettoie e le pensiline.

Sono esclusi i balconi, i cornicioni, le gronde e gli aggetti fino a una sporgenza di 1,50 m. Oltre tale limite le parti dell’edificio sporgenti sono conteggiate ai fini del computo della superficie coperta.

i) Indice di copertura

L’indice di copertura indica la relazione tra superficie coperta e superficie fondiaria.

j) Superficie impermeabile

Per superficie impermeabile si intende la porzione di superficie territoriale o fondiaria con pavimentazione o altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Manufatti permanenti permeabili all’acqua su terreno non edificato possono essere considerati proporzionalmente come superficie impermeabile o permeabile a seconda del loro grado di permeabilità.

k) Indice di impermeabilità

L’indice di impermeabilità indica la percentuale massima di superficie fondiaria che è consentito sia impermeabile.

l) Area verde minima

Per area verde minima si intende la parte minima di superficie fondiaria o superficie della copertura che deve essere sistemata a verde.

In caso di costruzioni interrate o inverdimenti pensili questi dovranno essere ricoperti da uno strato di almeno 60 cm di terra vegetale.

m) Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE)

L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) è un indice numerico di qualità ambientale applicato alla superficie fondiaria; esso certifica la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde. Si applica la disciplina di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Provincia del 7 maggio 2020, n. 17.

n) Altezza (assoluta) dell’edificio

L’altezza assoluta dell’edificio corrisponde all’altezza misurata perpendicolarmente dal punto più basso della linea dell’andamento del terreno fino al punto più alto dell’edificio.

Nel computo dell’altezza non si considerano i camini, le antenne, i parapetti, le ringhiere e gli impianti tecnici che non superano un’altezza di 1,50 m.

o) Altezza media dell’edificio

Per altezza media dell’edificio si intende la media ponderale delle altezze misurate lungo i muri perimetrali dell’edificio a partire dalla quota della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno).

Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica con diverse altezze o forme planimetriche, l’altezza media ponderale è calcolata separatamente per ciascun corpo di fabbrica.

Nel computo dell’altezza non si considerano i camini, le antenne, i parapetti, le ringhiere e gli impianti tecnici che non superano un’altezza di 1,50 m.

p) Distanza dai confini

La distanza dai confini è la distanza orizzontale minima misurata in modo radiale tra la parte più sporgente dell’a costruzione e il confine della proprietà. Non si computano ai fini delle distanze i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino a un aggetto di 1,50 m.

Nei confronti delle aree pubbliche o di aree soggette a esproprio, le distanze minime devono essere rispettate anche sottoterra. Fanno eccezione le intercapedini di aerazione interrate fino a 1,50 m di larghezza.

La costruzione a una distanza inferiore dal confine della proprietà è ammessa con il consenso scritto del/della confinante, mediante servitù da annotare nel libro fondiario e, comunque, sempre nel rispetto delle distanze tra gli edifici

Le trasformazioni della linea del terreno possono essere realizzate, in presenza di un piano di attuazione approvato, esclusivamente entro il limite di massima edificazione, e nel rispetto delle distanze dal confine prescritte dal piano comunale per il territorio e il paesaggio nel caso nelle zone edificabili ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della Legge, per le quali non vi sia un piano di attuazione.

Le opere necessarie a adeguare edifici esistenti alle norme in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alla distanza dai confini definita nei piani comunali per il territorio e il paesaggio o nei piani di attuazione.

q) Distanza tra gli edifici

La distanza tra gli edifici è la distanza orizzontale minima misurata in modo radiale tra gli edifici, partendo dalla parte più sporgente di ciascuno. Non si computano ai fini delle distanze i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino a un aggetto di 1,50 m.

Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga alla distanza tra edifici definita nei piani comunali per il territorio e il paesaggio o nei piani di attuazione.

È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del Codice civile.

r) Linea del terreno

Per linea del terreno si intende il profilo della superficie, naturale o conseguente a lavori di scavo o di riporto di terreno soggetti ad autorizzazione. In caso di trasformazione del profilo naturale non può essere superata la pendenza di 2:3 (altezza scarpata: distanza al piede della scarpata). Pozzi coperti, percorribili e chiusi su tutti i lati non interrompono la linea dell’andamento del terreno. Le rampe d’accesso a piani interamente o parzialmente interrati, realizzate lungo una singola facciata e aventi una larghezza fino a 5 m, nonché le aperture d’ingresso veicoli fino a una larghezza di 5 m e un’altezza di 3 m non interrompono la linea dell’andamento del terreno.

s) Misure per assicurare l’accessibilità

A tale riguardo si applicano la legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche”, e successive modifiche, nonché le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, oppure, per quanto non disciplinato nella normativa provinciale indicata, gli articoli 77 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e successive modifiche.

t) Norme di igiene e sanità pubblica

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 62 comma 1 lettera c) della legge provinciale Territorio e Paesaggio si applicano i seguenti limiti:

  1. altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m. Nel sottotetto l'altezza di cui al periodo precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m.
  2. La superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. 3)

u) Isolamento termico

In caso di realizzazione di opere per l’isolamento termico degli edifici esistenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifiche. 4)

2)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 marzo 2021, n. 8, e successivamente dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 agosto 2021, n. 27.
3)
La lettera t) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 15 marzo 2021, n. 8.
4)
La lettera u) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 15 marzo 2021, n. 8.

Art. 3 (Norme di attuazione e legenda unificata del Piano Comunale per il Territorio e il Paesaggio (PCTP))

(1) Ai fini del presente regolamento e in attuazione degli articoli 22 e 52, comma 4, lettera f), della Legge si applicano le definizioni riportate nell’allegato A e la legenda dei piani comunali per il territorio e il paesaggio di cui all’allegato B. Entrambe sono vincolanti per i Comuni in fase di redazione ovvero di modifica degli strumenti di pianificazione comunali.

(2) Fino all’entrata in vigore del Piano comunale per il territorio e il paesaggio all’interno delle fasce di rispetto delle strade individuate nei vigenti piani urbanistici comunali trova applicazione la disciplina di cui ai seguenti commi. Fino a tale momento per le fasce di rispetto lunghe le autostrade rimane in vigore la disciplina prevista dai Piani urbanistici vigenti. 5)

(3) Nelle fasce di rispetto sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada. Con il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada è anche consentita la realizzazione di fabbricati necessari per le opere di urbanizzazione primaria. È consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale. 6)

(4) Nelle fasce di rispetto è consentito l’ampliamento di edifici esistenti purché la distanza tra l’edificio esistente ed il confine stradale non venga ridotta. Nelle fasce di rispetto lunghe le strade statali di tipo B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere rispettata la distanza minima di 10 m dal confine stradale. La stessa distanza deve essere rispettata in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, lungo le strade provinciali di tipo D (Strade urbane di scorrimento), nonché le strade comunali di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali), al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al di fuori delle zone già individuate come edificabili. Gli interventi edilizi previsti al presente comma sono soggetti al nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada. La disciplina di cui al presente comma vale in ogni caso anche qualora l’edificio interessato dall’ampliamento o dalla demolizione e ricostruzione si trovi sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge. 7)

(5) Lungo le strade comunali all’interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero nelle zone già individuate come edificabili, per le quali non sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, possono essere eseguiti, con nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada interventi di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti anche nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale, così come definito dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali)”. Nelle zone, per le quali sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi su edifici esistenti nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale sono disciplinate con piano di attuazione. 8)

5)
L’art. 3, comma 2, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 agosto 2021, n. 27.
6)
L’art. 3, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 agosto 2021, n. 27.
7)
L’art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 agosto 2021, n. 27.
8)
L’art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 agosto 2021, n. 27.

Art. 4 (Disposizioni transitorie riguardanti gli insiemi e le superfici naturali e agricole)

(1) Per gli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge e per le categorie di destinazione delle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, della Legge, fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione paesaggistica e dei piani dei parchi alle prescrizioni della Legge, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con i vincoli paesaggistici approvati sulla base della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le corrispondenti norme di attuazione dei piani urbanistici vigenti in data 30 giugno 2020.

Art. 5 (Norma transitoria in materia edilizia)

(1) In attuazione dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, fino all’approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all’articolo 21, comma 5, della Legge e comunque non oltre il 6 novembre 2020, restano valide le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. La commissione edilizia comunale esercita tutte le funzioni attribuite alle commissioni di cui agli articoli 4 e 68, comma 1, della Legge. Tutte le domande finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, comma 1, della Legge devono essere esaminate dalla commissione edilizia comunale. Restano valide, al più tardi fino al 6 novembre 2020, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30 giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della Legge e dei regolamenti di esecuzione adottati.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Art. 1
Area insediabile

1. L’area insediabile comprende le aree già urbanizzate e le aree che il piano comunale per il territorio e il paesaggio destina allo sviluppo degli insediamenti nel periodo di validità del programma di sviluppo per il territorio e il paesaggio.

Art. 2
Centro storico

1. Questa zona comprende le aree del territorio sulle quali sorgono agglomerati di carattere storico e artistico di particolare pregio, che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un’unità omogenea.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di recupero.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

 

Art. 3
Zona mista

1. Questa zona comprende le aree del territorio destinate prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 57 della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m²

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … % ;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 4
Zona di verde privato

1. Questa zona comprende le aree a giardino o a parco, anche parzialmente edificate, caratterizzate da una vegetazione pregiata che costituisce un connotato particolarmente interessante dell’ambiente urbano meritevole di essere tutelato.

2. Questa zona comprende inoltre giardini o parchi privati, con un’edificazione minima accessoria a scopo di giardinaggio privato, non commerciale e per uso ricreativo.

3. Valgono i seguenti indici:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: 0,01 m³/m²;
  2. indice massimo di copertura: ... %;
  3. altezza media massima degli edifici: ... m;
  4. distanza minima dal confine: 5 m;
  5. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  6. indice di impermeabilità: ... %;
  7. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  8. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 5
Zona di riqualificazione urbanistica

1. Questa zona comprende aree in cui, per ragioni di natura urbanistica, edilizia e ambientale, nell’interesse pubblico si rende necessario un intervento organico e uniforme, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di riqualificazione urbanistica (PRU).

3. Valgono i seguenti indici:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m²;
  2. le diverse destinazioni d’uso ammesse, con indicazione delle quote minime e massime ai sensi dell’art. 30 della Legge;
  3. i criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica e ambientale ai sensi dell’articolo 30 della Legge.

Art. 6
Accordi urbanistici

1. Gli accordi urbanistici ai sensi dell’articolo 20 della Legge sono espressamente recepiti nelle norme di attuazione dello strumento di pianificazione.

Art. 7
Zona militare

1. Questa zona comprende le aree destinate alle opere e agli impianti per la difesa nazionale.

Art. 8
Zona per il parcheggio di autocarri e macchine edili

1. Questa zona comprende le aree riservate esclusivamente alla sosta di autocarri e macchine edili. Essa deve essere dotata di un’idonea pavimentazione.

2. Su queste aree è vietata qualsiasi edificazione a esclusione delle opere strettamente necessarie per l’allestimento e la manutenzione del parcheggio stesso.

Art. 9
Zona estrattiva

1. Questa zona comprende le aree destinate esclusivamente all’attività estrattiva di cui alla legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche.

Art. 10
Zona produttiva

1. Questa zona comprende le aree di competenza comunale destinate all’insediamento degli impianti produttivi e delle attività di cui all’articolo 27 dalla Legge.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 27 comma 4 della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: …m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE).
    (opzionale)
  6. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 11
Zona produttiva di interesse provinciale

1. Questa zona comprende le aree di competenza provinciale destinate all’insediamento degli impianti produttivi e delle attività di cui all’articolo 27 dalla Legge.

2. Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE);
    (opzionale)
  6. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 12
Zona per attrezzature pubbliche, Amministrazione e servizi pubblici

1. Questa zona comprende le aree riservate alle costruzioni e agli impianti di interesse generale ivi compresi gli edifici per l’amministrazione e i servizi pubblici, gli edifici religiosi, gli edifici per le attività culturali e sociali, quelli per i servizi sanitari e di assistenza, nonché opere di urbanizzazione tecnologiche. Tali costruzioni e impianti sono destinati al fabbisogno comunale.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 13
Zona per attrezzature pubbliche
Istruzione

1. Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di edilizia scolastica, ivi compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m .

Art. 14
Zona per attrezzature pubbliche
Impianti sportivi

1. Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di impianti sportivi. Sono ammesse esclusivamente le costruzioni e le infrastrutture necessarie per praticare attività sportive all’aperto o al coperto.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 15
Zona per attrezzature pubbliche sovracomunali

1. Questa zona comprende tutte le aree destinate a opere e attrezzature di interesse statale, regionale, provinciale o sovracomunale. Sono ammesse le opere e le attrezzature di interesse generale che abbiano un’utenza sovracomunale, quali edifici per l’amministrazione e i servizi pubblici, edifici per le attività culturali e sociali, edifici per i servizi sanitari e di assistenza, opere di urbanizzazione, edifici scolastici e impianti sportivi.

2. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m².

3. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 16
Attrezzature pubbliche nel sottosuolo

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come aree per attrezzature pubbliche interrate sono destinate a opere e impianti di interesse pubblico da realizzarsi interamente nel sottosuolo.

2. La zonizzazione e l’utilizzo delle aree in superficie non sono compromessi.

Art. 17
Zona a destinazione particolare

1. Questa zona comprende le aree destinate specificamente ed esclusivamente a una tipologia di attività che, per la sua localizzazione, dimensione o per specifiche esigenze infrastrutturali, necessita di una particolare considerazione pianificatoria.

2. Valgono i seguenti indici:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: ... m³/m²;
  2. indice massimo di copertura: ... %;
  3. altezza media massima degli edifici: ... m;
  4. distanza minima dal confine: 5 m;
  5. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  6. indice di impermeabilità: ... %;
  7. area verde minima: … %;
    (opzionale)
  8. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 18
Zona di sviluppo turistico
Alloggiativo

1. Questa zona comprende le aree destinate a esercizi turistici ricettivi ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Per le zone appositamente delimitate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 19
Zona di sviluppo turistico
Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

1. Questa zona comprende le aree destinate a esercizi di somministrazione di pasti e bevande ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Questa zona comprende inoltre le aree destinate alla realizzazione di esercizi per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche ai sensi dell’articolo 34 della Legge.

3. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

4. Vale il seguente indicie

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

5. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 20
Zona di sviluppo turistico
Discoteche

1. Questa zona comprende le aree destinate a discoteche (sale da ballo).

2. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 21
Zona di sviluppo turistico
Campeggio

1. Questa zona comprende le aree destinate a campeggio ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

2. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 22
Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici

1. Questa zona è riservata alle attrezzature turistiche e alle infrastrutture tecniche presso le stazioni a monte e/o a valle degli impianti di risalita, di cui al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci“, necessarie per i servizi agli sciatori, gli alloggi del personale di esercizio nonché per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste.

2. In base al “Piano di settore impianti di risalita e piste da sci“ sono ammessi i locali per: il noleggio e il deposito di sci, il servizio assistenza sci, la scuola di sci, lo svolgimento di competizioni sportive, il pronto soccorso, il servizio valanghe, il ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici battipista, il deposito attrezzi, la biglietteria, la sala d’attesa, nonché i servizi igienico-sanitari.

3. Non sono ammessi alloggi turistici nonché appartamenti, salvo un alloggio di servizio al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 27, comma 5, della Legge.

4. L'utilizzo ammesso nelle singole zone è determinato in forma vincolante come segue: …

5. Per le zone appositamente perimetrate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della Legge.

6. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

7. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m, comunque non inferiore all’altezza della facciata antistante più alta;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 23
Zona destinata alla lavorazione di ghiaia

1. Questa zona comprende le aree in cui è ammessa esclusivamente la realizzazione degli impianti per la lavorazione della ghiaia.

2. Non sono ammessi alloggi di servizio.

3. È ammessa la realizzazione di un edificio amministrativo con una superficie utile non superiore a 40 m² e dei necessari servizi igienico-sanitari.

4. Per l’edificio valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dal confine: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m.

Art. 24
Zona per la produzione di energia

1. Questa zona a destinazione particolare comprende le aree destinate agli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

2. Non sono ammessi alloggi di servizio.

3. È ammessa la realizzazione di un edificio amministrativo con una superficie utile non superiore a 40 m² e dei necessari servizi igienico-sanitari.

4. Per l’edificio valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dal confine: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 25
Zona per impianti ad uso agricolo

1. Questa zona comprende le aree destinate a insediamenti produttivi con destinazione d’uso specifica per impianti di conferimento, la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, nonché per la protezione e il miglioramento della produzione da parte di cooperative agricole.

2. Per le zone appositamente contrassegnate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione completo di piano vincolante di sistemazione delle superfici, ai sensi dell’articolo 57 della Legge.

3. Vale il seguente indice:

  1. indice massimo di edificabilità territoriale: m³/m².

4. In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:

  1. indice massimo di copertura: ... %;
  2. altezza media massima degli edifici: ... m;
  3. distanza minima dal confine: 5 m;
  4. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
  5. indice di impermeabilità: ... %;
  6. superficie verde minima: … %;
    (opzionale)
  7. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 26
Zona di verde pubblico

1. Questa zona comprende le aree a giardino o parco pubblico, esistenti o da realizzare, e gli spazi pubblici che abbiano prevalente funzione ornamentale e ricreativa. Dette aree devono essere adeguatamente attrezzate. Al momento della messa a dimora deve essere posta particolare cura nella scelta del tipo e della distribuzione dell’alberatura e delle piante ornamentali.

2. Nelle zone di verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione dei depositi per gli attrezzi per la manutenzione del verde.

3. Opzionale con informazioni sulla posizione: Sono ammessi anche dei piccoli chioschi per la vendita di bevande, cibi, giornali e riviste, in assortimento limitato, con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché i servizi igienico-sanitari.

4. Valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dai confini: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 27
Spazio aperto pubblico

1. Questa zona comprende spazi eterogenei, anche di piccole dimensioni, quali piazze pubbliche, zone a traffico limitato, zone pedonali.

2. Negli spazi aperti pubblici è vietata qualsiasi costruzione a eccezione della realizzazione di strutture e impianti di arredo urbano

3. Opzionale con informazioni sulla posizione: Sono ammessi anche dei piccoli chioschi per la vendita di bevande, cibi, giornali e riviste, in assortimento limitato, con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

4. Valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dai confini: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 28
Parco giochi per bambini

1. Questa zona comprende le aree destinate al gioco e alla ricreazione dei bambini. Dette aree devono essere adeguatamente attrezzate.

2. Nei parchi giochi è vietata la costruzione di qualsiasi edificio a esclusione dei depositi destinati alle attrezzature per il gioco e agli attrezzi per la manutenzione del verde con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

3. Valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: 3 m;
  2. distanza minima dai confini: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 29
Impianti di risalita senza attività sciistica

1. Gli impianti di risalita inseriti nel piano di zonizzazione sono destinati al trasporto pubblico di persone.

2. Le stazioni degli impianti di risalita sono considerate infrastrutture e non costituiscono volumetria.

3. Le stazioni degli impianti di risalita possono comprendere, oltre alle attrezzature e ai locali tecnici necessari al funzionamento dell’impianto, anche la biglietteria, la sala d’attesa, il deposito attrezzi, i locali per il pronto soccorso nonché i servizi igienico-sanitari, in base al fabbisogno locale.

4. Valgono i seguenti indici:

  1. distanza minima dai confini: 5 m;
  2. distanza minima tra gli edifici: 10 m.

Art. 30
Zona ferroviaria

1. Questa zona comprende le aree occupate da binari, stazioni, fabbricati e impianti ferroviari.

2. In questa zona nonché su tutte le aree di proprietà della ferrovia lungo il tracciato dei binari, anche se non individuate come zona ferroviaria, possono essere realizzati gli impianti e le strutture necessari per il funzionamento e la sicurezza del traffico ferroviario.

3. Negli edifici delle stazioni possono essere realizzate le strutture per le attività del settore terziario al servizio della clientela ferroviaria.

4. Per le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di zona dovrà essere di almeno 5 m.

5. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è istituita una fascia di rispetto di 30 m, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, come stabilito all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 31
Autostrada

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come autostrada sono riservate al traffico motorizzato su carreggiate unidirezionali separate, prive di intersezioni a raso, nonchè agli opportuni servizi.

2. Ulteriori caratteristiche tecniche sono stabilite dalle autorità competenti.

3. Lungo l’autostrada è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 60 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo. All’interno dei centri abitati ovvero nelle zone già individuate come edificabili deve essere rispettata una distanza minima di 30 m.

4. Entro la fascia di rispetto è vietata qualsiasi edificazione.

Art. 32
Strada statale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione evidenziate graficamente come strada statale sono di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono stabilite dalle autorità competenti.

3. Lungo le strade statali è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie). Al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo detta fascia di rispetto è di 30 m, ovvero 10 m se fuori dei centri abitati, ma all’interno di zone già individuate come edificabili. All’interno dei centri abitati deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

4. Nella fascia di rispetto lungo le strade statali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

Art. 33
Strada provinciale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada provinciale sono di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono stabilite dalle autorità competenti.

3. Lungo la strada provinciale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (D – Strade urbane di scorrimento). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo. All’interno dei centri abitati ovvero nelle zone già individuate come edificabili deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

4. Nella fascia di rispetto lungo le strade provinciali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

Art. 34
Strada comunale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada comunale sono di competenza del Comune.

2. La loro larghezza, comprensiva di banchine laterali e marciapiedi è la seguente:

Tipo A: larghezza massima: .... m;

Tipo B: larghezza massima: .... m;

Tipo C: larghezza massima: .... m;

Tipo D: larghezza massima: .... m;

Tipo E: larghezza massima: .... m.

[...]

3. Lungo le strade comunali è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza è misurata dal confine stradale così come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) (E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo. All’interno dei centri abitati ovvero nelle zone già individuate come edificabili deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

4. Nella fascia di rispetto lungo le strade comunali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.

Art. 35
Pista ciclabile

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come pista ciclabile sono riservate prevalentemente o esclusivamente al traffico ciclistico.

2. Le caratteristiche tecniche, la costruzione e l’esercizio delle piste ciclabili sono regolate dalle disposizioni provinciali in materia.

3. La larghezza massima corrisponde a ... m (2,5 – 6 m).

4. Quando le condizioni di sicurezza della circolazione lo consentono, tratti limitati e appositamente segnalati della pista ciclabile possono essere aperti anche al transito di confinanti e mezzi agricoli.

Art. 36
Superstrada ciclabile

1. Le superstrade ciclabili sono utilizzate per la gestione efficiente e rapida di grandi volumi di traffico ciclistico.

Art. 37
Strada pedonale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come strada pedonale sono riservate prevalentemente o esclusivamente ai pedoni.

2. La strada pedonale non può superare i ... m di larghezza.

3. Quando le caratteristiche lo consentono la strada pedonale può essere aperta anche al transito di confinanti.

Art. 38
Isola stradale

1. Le aree che nel piano di zonizzazione sono evidenziate graficamente come isola stradale sono considerate aree di pertinenza della strada.

2. L’isola stradale può essere arredata architettonicamente oppure rinverdita, purché non sia pregiudicata la sicurezza stradale.

3. È vietata qualsiasi ulteriore edificazione.

Art. 39
Parcheggio pubblico

1. Questa zona comprende le aree riservate alla sosta dei veicoli.

2. In caso di parcheggi coperti o di autosilo valgono i seguenti indici:

  1. altezza media massima degli edifici: ... m;
  2. distanza minima dal confine: 5 m;
  3. distanza minima tra gli edifici: 10 m;
    (opzionale)
  4. altezza assoluta massima degli edifici: ... m.

Art. 40
Fascia di rispetto cimiteriale

1. Questa fascia delimita le aree di rispetto intorno ai cimiteri.

2. L’attività edilizia, qualora compatibile con la destinazione d’uso delle zone circoscritte, è regolata dalla legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche.

Art. 41
Servitù militare

1. Nelle zone sottoposte a servitù militare sono da osservare le prescrizioni ovvero i divieti imposti dall’Autorità militare in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modifiche, e alla legge 2 maggio 1990, n. 104, e successive modifiche.

Art. 42
Fonte per l’approvvigionamento idropotabile pubblico

1. Le fonti idropotabili e le relative aree di tutela, dichiarate tali dalle autorità competenti e evidenziate graficamente nel piano di zonizzazione, sono tutelate ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche.

Art. 43
Zona di rischio aeroportuale

1. Nelle zone di rischio aeroportuale sono da osservare le prescrizioni e le limitazioni previste nel piano di rischio aeroportuale approvato dall’ENAC.

Art. 44
Zona di pericolo

1. Le zone di pericolo sono disciplinate dai piani delle zone di pericolo vigenti e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23.

Art. 45
Area di emergenza per la protezione civile

1. Le aree specificamente contrassegnate con l’apposito simbolo sono riservate agli interventi emergenziali della protezione civile, di cui alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche.

Art. 46
Stabilimento con area di rischio

1. Questa zona ambito comprende gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali la Conferenza dei servizi ha impartito, in attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, le seguenti prescrizioni urbanistiche concernenti l’area di rischio intorno allo stabilimento xy:

Art. 47
Aree e elementi singoli di notevole interesse archeologico, storico o artistico

1. Le aree e i manufatti evidenziati graficamente nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle autorità competenti „zona di rispetto per le belli arti“, “zona di tutela archeologica”, „monumento nazionale“ o „edificio sottoposto a tutela monumentale“, sono considerati di rimarchevole interesse archeologico, storico o artistico e sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Essi sono inoltre regolamentati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed etnografico.

Art. 48
Piano di attuazione

1. Il piano di attuazione è disciplinato dall’articolo 57 della Legge.

Art. 49
Piano di recupero

1. Il piano di recupero è disciplinato dall’articolo 58 della Legge.

Art. 50
Infrastrutture a rete
Infrastrutture primarie

1. Le infrastrutture a rete e quelle primarie evidenziate graficamente nel piano delle infrastrutture rappresentano le reti e le installazioni tecniche di interesse generale.

2. Per le rispettive fasce di rispetto si applicano le specifiche normative di settore.

Art. 51
Infrastruttura per le comunicazioni

1. Sulle aree contrassegnate con apposito simbolo è ammessa, da parte di operatori pubblici o privati muniti di relativa autorizzazione, la realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni. Le relative costruzioni non possono essere di dimensioni superiori a quelle strettamente necessarie alla loro funzione tecnica.

2. L’area è da utilizzare come sito comune ai sensi dell’articolo 7/bis, comma 6, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
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ActionActionV Formazione professionale
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ActionActionXI Esercizi pubblici
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ActionActionXIII Ordinamento forestale
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ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
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ActionActionL
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2015, n. 28
ActionActiond) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 30
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 31
ActionActiong) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 36
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ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24
ActionActionArt. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni)
ActionActionArt. 3 (Norme di attuazione e legenda unificata del Piano Comunale per il Territorio e il Paesaggio (PCTP))
ActionActionArt. 4 (Disposizioni transitorie riguardanti gli insiemi e le superfici naturali e agricole)
ActionActionArt. 5 (Norma transitoria in materia edilizia)
ActionActionArt. 6 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionl) Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
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ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2021, n. 8
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ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2023, n. 6
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2023, n. 9
ActionActions) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 9
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