(1) In base alla valutazione dell'accordo stipulato all'inizio dell'anno di riferimento nell'ambito di un apposito colloquio e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, il personale percepisce un premio aggiuntivo.
(2) Per l'assegnazione del premio aggiuntivo valgono i seguenti criteri:
(3) Il premio aggiuntivo può essere attribuito anche solamente ad un numero limitato di dipendenti, evitando l'esclusione di interi gruppi di persone.