(1) Fatta salva una diversa determinazione con successivo Contratto di comparto, i mezzi finanziari, oltre a quelli del 2018, che saranno eventualmente messi a disposizione ex novo per il 2020 e il 2021, vengono destinati in misura del 42 per cento al premio collettivo e in misura del 58 per cento al premio aggiuntivo.
(2) In base ai mezzi finanziari effettivi l’Amministrazione provinciale, nel rispetto del comma precedente, calcola il premio collettivo nonché il fondo del premio per la produttività aggiuntiva per gli anni 2020 e 2021 nonché per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, salvaguardando un trattamento economico comparabile anche per il personale docente.